Obbligo di contraddittorio per l’accertamento sintetico: si applica a tutti gli accertamenti emessi dopo l’entrata in vigore del d.l. 78/2010.

by Luca Mariotti

Segnaliamo oggi una interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale Milano: si tratta della n. 144 del 15 gennaio 2016 che affronta la questione della mutata normativa sul redditometro dopo il d.l. 78/2010 ed in particolare dell’applicabilità o meno dell’obbligo di contradditorio (oggi codificato) agli accertamenti che siano stati emessi dopo l’entrata in vigore della norma, ma che riguardino periodi accertabili con il “vecchio” metodo sintetico.

I giudici meneghini, confermando la sentenza di primo grado, sono molto chiari sul punto.

“Dirimente, e quindi assorbente ogni altra questione, è quella relativa mancanza di contraddittorio. La norma introdotta con l’art. 22 del D.L. 78/2010, ha reso obbligatorio il preventivo contraddittorio per la determinazione sintetica del reddito, è norma processuale di immediata applicazione in ..relazione agli avvisi dì accertamento emessi a far data dal 3 1.5.2010 (data di entrata in vigore del D.L.). Non rileva, pertanto che l’accertamento fosse relativo a redditi per anni di imposta precedenti, come sostiene l’ufficio appellante, perchè comunque si tratta di accertamento cadente entro il tempo di vigenza della nuova norma. La mancata instaurazione del contraddittorio determina la nullità dell’avviso di accertamento”.

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