Obbligo di allegazione negli accertamenti basati su indagini di mercato, annunci pubblicitari ecc.

by Luca Mariotti

L’ordinanza del 25 luglio 2016 n. 15348 della VI Sezione, Pres. Iacobellis, Rel. Cigna si occupa in maniera rigorosa, corretta ed assolutamente in linea coi precedenti, dell’obbligo di allegazione di cui all’articolo 7 dello Statuto del contribuente.

Come accade spesso l’Agenzia delle Entrate aveva operato un accertamento sulla cessione di una licenza di taxi basandosi su indagini di settore, annunci pubblicitari e dati reperiti presso le associazioni di categoria. Senza che questi studi e queste analisi fossero in alcun modo allegati all’atto di accertamento.

Da qui la corretta contestazione sul punto da parte del contribuente che tuttavia si vedeva respingere le proprie tesi sia in primo che in secondo grado, sul presupposto che la ricostruzione operata dall’ufficio fosse da ritenere verosimile.

La Corte di Cassazione ricorda invece che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 6914/2011).

Per la Corte quindi l’omessa allegazione di cui sopra, risolvendosi in una ragione di invalidità formale del provvedimento adottato, impedisce al Giudicante di esaminare il merito della pretesa fiscale al fine di sostituire la propria valutazione estimativa (in ordine alla consistenza del presupposto d’imposta) a quella dell’Amministrazione (Cass. 25946/2015).

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