Obbligo di allegazione al contrario: la Cassazione “bacchetta” il giudice di appello.

by Luca Mariotti

E’ questione controversa (e per la verità sollevata nella normalità dei casi dal contribuente) come si debba applicare in concreto l’articolo 7 dello Statuto del contribuente (e anche l’articolo 42 del Dpr 600/73), secondo cui è obbligo allegare i documenti cui si fa espresso riferimento negli atti di accertamento. Con riferimento in particolare al p.v.c. talvolta la questione viene posta per richiamo letterale alla norma anche se il verbale è normalmente un atto conosciuto dal contribuente.

Desta stupore una sentenza di CTR che inverte la questione e dichiara inammissibile il ricorso di una società poiché avrebbe omesso di depositare il pvc richiamato nel ricorso al momento della costituzione in giudizio. Ciò sulla base dell’articolo 22 del Dlgs 546/1992, ovvero la norma che, a proposito della fase di costituzione in giudizio, appunto, prevede che il ricorrente, a pena d’inammissibilità, debba depositare unitamente al ricorso, l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato.

La contribuente ricorre per Cassazione lamentando l’errata interpretazione della norma. La Suprema Corte, riformando la decisione di secondo grado, con la Sentenza 14 ottobre 2015 n. 20658, ricorda che “la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è stabilita, dall’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dello stesso articolo, non anche degli atti previsti dal quarto comma, con la conseguenza che l’originale (o la fotocopia) dell’atto impugnato, contemplato appunto nel quarto comma unitamente ai “documenti” in genere, può essere prodotto anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario”.

Se questo vale per l’atto impugnato, secondo i Giudici, a maggior ragione il principio si deve applicare al il Pvc, non allegato all’avviso di accertamento per essere già conosciuto dal contribuente, “anche perché, in linea di principio, l’onere di produrre il p.v.c., dal quale risultano i fatti posti a base dei rilievi contestati con l’atto impugnato, è a carico dell’ente impostore (attore in senso sostanziale)”.

 La sentenza viene quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR.

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