Complessa sentenza quella emessa il 17 dicembre 2014, n. 26475 dalla Corte di Cassazione.
Il contesto fattuale è quello della falsa vidimazione di un libro contabile obbligatorio all’epoca che ha legittimato un accertamento induttivo. La questione in diritto, invece, riguarda la rilevanza, sotto il profilo proprio della legittimazione dell’accertamento induttivo, di tale irregolare adempimento che oggi risulta abrogato. In tal senso il contribuente invoca il principio del favor rei.
La Corte chiarisce che il principio del favor rei non è disgiungibile dal principio di legalità. E’ perciò del tutto conseguente ipotizzare che il principio del favor rei, non diversamente da quello di legalità ed anzi al pari di questo, operi solo in relazione a condotte tipologicamente predefinite, cioé a condotte che per essere sanzionate in guisa della loro ritenuta illiceità postulavano che la legge ne definisse previamente i caratteri identificativi. Se è così, non sembra allora appropriato invocarne l’applicazione a fronte di un fatto che, come l’esposizione del contribuente inattendibile alla procedura dell’accertamento induttivo, è privo di questa originaria connotazione di illiceità, che è sì conseguenza di una condotta contraria alla legge, ma è estranea alla previsione che un tempo qualificava come illecita quella condotta.
Si osserva poi che per la stessa correlazione necessaria con il principio di legalità il concetto di sanzione, anche quando si parla delle sanzioni c.d. improprie, non sembra poter prescindere da una connotazione intrinsecamente afflittiva. E’ sanzione in forma impropria, per restare ancora nel nostro campo, la perdita di un beneficio, la decadenza da un’agevolazione, la revoca di un privilegio, ecc. Ma in tali casi il contenuto afflittivo in danno del contribuente inadempiente è univoco ed inequivocabile, sicché la legge posteriore che rimuove l’illiceità della condotta anteriore, nel mentre elimina ogni diretta sanzionabili futura di essa, pure comporta doverosamente per il passato la rimozione di ogni effetto sanzionatorio improprio. Invece l’esposizione all’accertamento induttivo per il fatto di dar vita ad un procedimento valutativo nel corso del quale si innestano numerose varianti discrezionali ed il cui approdo in senso necessariamente pregiudizievole non è affatto obbligato o, almeno, non è questi termini delineato dalla legge, solo inizialmente potrebbe essere accostato a quelle situazioni di immediato e diretto svantaggio che appaiono connotate da un’afflittività intrinseca e rispetto alle quali l’applicazione del favor rei non si espone a riserve di sorta.
E’ perciò evidente, già solo per questo aspetto, la distanza che separa l’assoggettamento del contribuente inattendibile ad accertamento induttivo dal campo delle sanzioni c.d. improprie. Queste ultime sono assolutamente certe e certa ne è la loro applicazione, in quanto la mera violazione dell’obbligo che ne è il presupposto determina su questo piano l’applicazione di quella sanzione e solo di quella. Tutta diversa è invece la situazione di svantaggio che, dir si voglia, riconducibile all’ipotesi dell’accertamento induttivo.
