Nullo l’accertamento per “ristretta base” al socio receduto motivato “per relationem” con quello indirizzato alla società (e non allegato)

by admintrib

L’ordinanza n. 4239 del 10 febbraio 2022 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Federici) ribaltando le conclusioni a cui era giunta la CTR, accoglie le tesi difensive di un contribuente accertato per utili attribuiti per trasparenza sul presupposto della ristretta base partecipativa. Nel caso specifico tuttavia la particolare situazione aveva visto il contribuente, socio nel periodo oggetto di accertamento, esercitare successivamente il proprio diritto di recesso e l’atto impositivo far riferimento “per relationem” a quello della società senza che esso fosse allegato, sul presupposto della conoscibilità dello stesso da parte del socio di una piccola società.

Per la Corte va escluso nel caso specifico che l’avviso d’accertamento notificato al contribuente contenesse i passaggi essenziali dell’atto impositivo notificato alla società. Infatti il mero accenno alle voci di maggior imponibile accertato in capo alla società non sopperisce al procedimento logico-motivazionale su cui regge l’avviso di accertamento che ha attinto la compagine sociale.

Ciò chiarito, viene ricordato che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass., 2/10/2020, n. 21126; cfr. anche 28/11/2014, n. 25296; 4/06/2018, 14275; 18/02/2020, n. 3980, queste ultime richiamano il diritto di controllo della documentazione sociale da parte dei soci, previsto dall’art. 2261 cod. civ.).

Ma nella concreta fattispecie tale condivisibile orientamento incontra il limite della persistente posizione di socio partecipante alla ristretta compagine sociale, e dunque al facile accesso alla conoscenza e comunque alla conoscibilità degli atti che attingono la società. Posizione che è venuta meno dopo il recesso, intervenuto tra il periodo accertato e il momento della notifica dell’atto impositivo.

In conclusione viene enunciato il seguente principio di diritto:

«in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali».

Il ricorso del contribuente viene accolto con condanna alle spese dell’Agenzia e la sentenza della CTR cassata con rinvio.

 

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