La Sezione Tributaria, nell’Ordinanza 4 giugno 2025 n. 14990 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Crucitti) ribadisce la differenza tra la notifica di un atto impositivo in caso di irreperibilità assoluta e relativa. Lo fa con ricchezza di riferimenti giurisprudenziali, anche recenti, motivo per cui ci sentiamo di segnalare la pronuncia ai nostri lettori.
Con un primo motivo – rubricato: violazione dell’art. 360 n. 3 per errata e falsa applicazione di legge – il contribuente ricorrente deduceva che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta di cui alla disposizione da ultimo citata, in quanto la ritualità della suddetta notificazione non è inficiata dal successivo invio (benché non dovuto) della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’avviso presso la casa comunale, indirizzata presso il domicilio fiscale del contribuente, visto che il contribuente non aveva contestato né la correttezza del proprio domicilio fiscale in L, via (Omissis), dove risultava, “dalla documentazione in atti, essere stata effettuata la notifica dell’avviso di accertamento e l’invio della raccomandata a.r. rimasta in giacenza”, né la dichiarazione prodotta dal messo comunale riguardo alla sua irreperibilità e alle ricerche effettuate per rintracciarlo.
Sostiene il ricorrente che le argomentazioni addotte dalla Commissione Tributaria Regionale a sostegno della decisione non sono condivisibili, stante l’inesistenza della notificazione de qua, perché:
a) l’Amministrazione Finanziaria gli avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e non con il rito speciale degli irreperibili previsto dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, essendo a conoscenza del suo domicilio fiscale;
b) la notificazione è stata effettuata con il rito degli irreperibili senza che ne ricorressero i presupposti, non avendo il messo notificatore dato atto delle ricerche effettuate per consegnare il plico al destinatario.
Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere tempestiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto, a causa dell’inesistenza della notificazione, il contribuente ne era venuto a conoscenza soltanto il 4 ottobre 2012, in occasione della risposta fornitagli dall’Amministrazione Finanziaria in relazione alle motivazioni delle procedure esecutive intraprese a suo carico dall’Agenzia delle Entrate.
La censura, ammissibile perché sufficientemente specifica, avendo la parte trascritto parte della relata di notifica in seno al ricorso ed allegato sub 4) la stessa, viene ritenuta fondata.
Infatti l’argomentazione svolta dalla C.T.R., a sostegno della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo conseguente alla validità della notificazione effettuata secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Cassazione, di recente, compendiata da Cass., Sez. T., n.781 del 12 gennaio 2025 così massimata:
“In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso”.
Infatti, per la giurisprudenza consolidata la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, N. 14658 del 2024 Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024).
È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024).
Non si è, infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalida la notifica eseguita a mente dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, sì da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024).
Dai suenunciati principi di diritto si è discostata la C.T.R. sicché ulteriormente erronea risulta la declaratoria di tardività del ricorso introduttivo.
Per le ragioni illustrate, viene quindi disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.