La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1779 del 26 gennaio 2026 (Pres. Hmeljak Rel. Ciuccio) si occupa della questione del deposito nel processo tributario della prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo della causa.
Nello specifico, la controversia traeva origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata ad un contribuente, il quale eccepiva la mancata ricezione degli atti presupposti, tra cui cartelle ed avvisi di accertamento. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, sostenendo che il contribuente non avesse fornito prova della notifica alla controparte processuale. Tale statuizione veniva successivamente confermata dal giudice d’appello.
In sostanza i giudici di merito ritenevano che, una volta effettuata la notifica via PEC, fosse obbligatorio depositare, tramite l’applicativo SIGIT, le ricevute di accettazione e consegna munite della firma digitale del gestore. Al contrario, il ricorrente aveva depositato scansioni in formato .pdf dei messaggi PEC, ottenute previa stampa cartacea degli stessi.
La Suprema Corte, nell’ordinanza n. 1779 del 26 gennaio 2026, effettua una ricostruzione fondamentale della normativa tecnica applicabile ratione temporis.
- Il D.M. Finanze 4 agosto 2015, all’art. 10, individuava come standard ammessi per i documenti allegati i formati PDF/A-1a o PDF/A-1b, nonché il formato TIFF per le scansioni di documenti analogici.
- L’ordinanza chiarisce che tale normativa ammetteva la produzione della prova di notifica in formati differenti da quello “nativo” digitale ritenuto indispensabile dai giudici di merito.
- Viene evidenziato come la possibilità tecnica di depositare l’intero messaggio PEC in formato nativo (.eml o .msg) sia stata introdotta nel processo tributario solo con il decreto direttoriale del 21 aprile 2023, entrato in vigore il 15 maggio 2023.
- Di conseguenza, all’epoca dei fatti, il deposito di scansioni .pdf risultava una modalità non solo idonea, ma coerente con gli standard tecnici allora vigenti.
Un punto cardine della decisione riguarda la violazione dell’art. 156 c.p.c.. Il ricorrente ha giustamente dedotto che la nullità di un atto non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
- Nel caso in esame, l’Amministrazione Finanziaria si era regolarmente costituita in primo grado, dimostrando l’avvenuta instaurazione del rapporto processuale.
- La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto al destinatario.
- In conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. n. 22438/2018), laddove il controricorrente ometta di contestare la conformità all’originale dei messaggi PEC depositati in copia analogica, tale produzione è da considerarsi sufficiente.
- l’attestazione di conformità rimane necessaria solo in caso di mancata difesa della controparte o di contestazione espressa, e può comunque essere prodotta fino all’udienza di discussione.
La Cassazione eleva il piano del discorso richiamando i principi sovranazionali per contrastare quello che definisce un errore di diritto dei giudici di merito. Viene citata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024 (causa Patricolo e altri c. Italia), la quale sottolinea che:
- Le tecnologie dell’informazione devono essere uno strumento per migliorare l’amministrazione della giustizia e facilitare l’accesso ai tribunali, non per diminuire i diritti procedurali delle parti.
- I giudici nazionali devono evitare un “formalismo eccessivo” che formi una barriera all’ottenimento di una decisione nel merito.
- In un contesto di crescente digitalizzazione, spetta ai giudici supervisionare l’applicazione delle nuove tecnologie per garantire i diritti concreti ed effettivi previsti dall’art. 6 della Convenzione.
In conclusione, l’ordinanza n. 1779/2026 sancisce che la prova della notifica tramite PEC può essere validamente fornita mediante file .pdf. L’inammissibilità dichiarata dai giudici di merito per la mancata produzione del formato nativo è stata ritenuta illegittima poiché:
- Il formato .pdf era espressamente consentito dalla normativa tecnica allora vigente.
- La costituzione della controparte, senza contestazioni sulla ricezione, ha sanato ogni eventuale difformità dal modello legale in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
- L’interpretazione restrittiva dei giudici di merito violerebbe il diritto all’accesso alla giustizia garantito dalla CEDU.
La sentenza è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per l’esame nel merito della causa.
