Notifica degli atti tributari presso l’ufficio del contribuente: possibile anche per i lavoratori subordinati.

by Luca Mariotti

Singolare, ma non inconsueto il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 12005 del 10 giugno 2015.

La questione verte sulla notifica dell’atto, eseguita presso la casa comunale in quanto, nel comune in cui avrebbe dovuto effettuarsi, non c’era né l’abitazione né la sede dell’attività o ufficio del contribuente. Questo almeno secondo l’Amministrazione. In realtà la contribuente lavorava in quel comune presso una radio locale e si duole in Cassazione della mancata notifica presso l’ufficio nel quale esercitava la propria attività.

La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 60, comma 1, dpr 600/73, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ssg cpc, con alcune modifiche specificamente indicate (lett. a-f) e, in particolare, tra queste, per quanto rileva nel caso in esame, che “quando nel comune nel quale de eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prose dall’art. 140 cpc, in busta chiusa e sigillata si affigge nell’albo del Comune …” (lett. e).

In virtù di tale chiaro disposto normativo non vi è quindi dubbio che siffatta specifica procedura notificatoria (pacificamente utilizzata nel caso in esame) sia applicabile nella sola ipotesi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente; in particolare, per quanto rileva, nell’ipotesi in cui non vi sia un “ufficio” del contribuente; al contrario, quando nel comune di domicilio fiscale vi sia un “ufficio” del contribuente, la procedura notificatoria da adottare è quella ordinaria di cui agli artt. 137 ssg cpc, e la notifica va fatta presso il detto ufficio.

Al riguardo la CTR, pur prendendo atto in fatto che la contribuente svolgeva abitualmente la propria attività lavorativa presso i locali della società xxxx ha erroneamente sostenuto che come “ufficio” non poteva intendersi “quello in cui si presta lavoro in qualche modo subordinato perché esso non ha valenza esterna ma attiene al rapporto interno tra il prestatore d’opera e chi usufruisce della prestazione”.

La Corte ritiene invece che per ufficio del destinatario, ai sensi delle disposizioni in esame, debba intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli abitualmente presti servizio o svolga una sua attività, senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica o che detta attività sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (in senso conforme Cass. 2506/2007); tanto sia in base alla lettera delle dette disposizioni, che non distinguono l’ufficio in base alla natura del rapporto di lavoro, sia in conformità della ratio delle stesse, non potendosi dubitare che, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, la sussistenza di un ufficio postula comunque una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.

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