“In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall’intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all’ente impositore ed all’incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all’Ufficio”.
Il principio di diritto viene enunciato nella Ordinanza 24 luglio 2025 n. 21025 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cataldi, Rel. Di Marzio).
Il caso esaminato è piuttosto singolare. Si tratta della notifica di una cartella di pagamento effettuata alla residenza di un professionista, con riferimento però alla residenza variata ormai da oltre 60 giorni. Non trovando il contribuente presso il vecchio indirizzo il notificatore ha allora pensato di effettuare la notifica presso lo studio professionale del contribuente, in questo caso un commercialista. La notifica non è tuttavia avvenuta in mani proprie.
La CTR ha ritenuto valida la notificazione della comunicazione d’irregolarità, e pertanto l’istaurazione del contraddittorio, perché effettuata in Zafferana, all’indirizzo “in cui il contribuente svolgeva abitualmente la propria attività professionale di commercialista, inoltre nello stesso domicilio era stata notificata una cartella regolarmente impugnata”.
Presentato il ricorso per cassazione dal contribuente l’Agenzia delle Entrate replica che ove la notificazione non avvenga (ovunque) in mani proprie, la stessa va effettuata nel Comune di residenza del destinatario, indifferentemente presso il luogo di residenza oppure dove svolge la sua attività lavorativa. Tanto premesso, il contribuente non ha comunicato, prima della notificazione della comunicazione d’irregolarità, di avere cambiato la propria residenza, e comunque aveva indicato quale proprio domicilio fiscale l’indirizzo di (Omissis) nelle dichiarazioni dei redditi, inclusa quella relativa all’anno 2008, presentata nel 2009. In conseguenza afferma che la notificazione fosse pienamente valida.
Per la Corte non risulta completamente comprensibile la tesi dell’Amministrazione finanziaria. Scrive che la notifica deve eseguirsi, presso l’abitazione di residenza o il luogo di lavoro, purché si trovino nel Comune di residenza. Tuttavia, la questione centrale del presente giudizio è che la notificazione è stata tentata presso il Comune di (Omissis) quando il ricorrente aveva da tempo trasferito la propria residenza a Catania. Non solo. L’Agenzia delle Entrate invoca che nella dichiarazione dei redditi per il 2008 il contribuente indica il domicilio fiscale in (Omissis). Dall’esame del documento, riprodotto dalla controricorrente nel suo scritto difensivo, emerge però che il ricorrente dichiarava di avere il domicilio fiscale in (Omissis) “al 01/01/2009”, ma nello stesso atto indica di avere la residenza in Catania dal 2.1.2009, e la notificazione è stata tentata a (Omissis) il 29.11.2009.
Viene ricordato che ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte” e, ai sensi del quinto comma, “Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.
Nel caso di specie il contribuente ha conseguito la variazione anagrafica del Comune di residenza in data 2.1.2009, undici mesi prima del tentativo di notificazione della comunicazione d’irregolarità, avvenuto il 29.11.2009, ed ha pure indicato la variazione della residenza nella dichiarazione fiscale che l’Amministrazione riconosce essere stata presentata il 10.8.2009, ben oltre sessanta giorni prima del tentativo di notifica.
La Corte rammenta inoltre che la variazione della residenza, decorso il termine di legge di sessanta giorni, è opponibile all’Amministrazione finanziaria “a prescindere dalla sua comunicazione all’Ufficio” Cass. sez. V, 3.3.2020, n. 5798.
Il ricorso del contribuente viene accolt, la decisione impugnata cassata e, decidendo nel merito, La Suprema Corte accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente ed annulla la cartella di pagamento.
