“La polizza fideiussoria di cui all’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d’imposta, non è accessoria, ma autonoma rispetto al rapporto d’imposta, sicché alla relativa azione di rimborso non si applica il termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto riferito al richiamato art. 19 e, quindi, alla restituzione di tributi e di sanzioni”.
Questo il principio di diritto affermato e ribadito con ordinanza n. 15130 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Hmeljak) del 12 giugno 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nei fatti la CTP di Firenze rigettava il ricorso di una S.p.A. avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate in ordine all’istanza di rimborso degli oneri fideiussori sostenuti a seguito della sottoscrizione della polizza fideiussoria stipulata dalla contribuente per ottenere il rimborso IVA in relazione all’anno d’imposta 2008. La CTR della Toscana rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando che il rifiuto implicito al rimborso doveva essere confermato in quanto vi erano dubbi sulla tempestiva presentazione dell’istanza di rimborso, da ritenersi tardiva rispetto al termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (essendo stata presentata in data 4.08.2017, mentre il rimborso dell’IVA era avvenuto il 29.01.2010), non essendo applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione. La società contribuente impugnava quindi la sentenza della CTR con ricorso per cassazione.
Come ricordato dalla Corte, secondo consolidata Giurisprudenza, “il termine di decadenza biennale non si applica all’azione di rimborso dei costi per la fideiussione, che, assolvendo una funzione qualitativamente diversa rispetto all’obbligazione tributaria, è esclusa dal richiamo all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, operato dal successivo art. 21, comma 2, da intendersi come riferito al tributo e alle sanzioni” (Cass. 3 agosto 2023, n. 23724; Cass. 22 agosto 2023, n. 25003; Cass. 22 settembre 2020, n. 19756, Cass. 13 luglio 2023, n. 20024, Cass. 6 marzo 2024, n. 6069).
I Giudici hanno quindi accolto il ricorso.