La Corte di Cassazione nella ordinanza n. 3862 della Sezione Tributaria (Pres. Sorrentino, Rel. Pandolfi) depositata in data 8 febbraio 2022 conferma il precedente orientamento relativamente all’effetto sugli accertamenti dell’adesione al cosiddetto “scudo fiscale” di cui all’articolo 13-bis, comma 4, D.L. 78/2009.
Il caso è quello di un contribuente sottoposto ad un accertamento sintetico del reddito per l’anno 2008, malgrado si fosse avvalso dello “scudo fiscale”, ai sensi dell’art. 13 bis del d.l. n.78/2009 onvertito dalla legge n.102/2009), per effetto del quale, secondo la tesi del contribuente stesso, erano preclusi accertamenti fiscali per effetto dell’art. 14 comma 1 lett. a) del d.l. n.350/2001. L’esito del giudizio di primo grado e di appello tuttavia era stato negativo rispetto a questa prospettazione.
La Corte muove dall’analisi della norma invocata dal contribuente con l’unico motivo di ricorso. La riportiamo testualmente: “Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell’articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 13: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio”.
I giudici di Legittimità si concentrano poi sull’avverbio “limitatamente” osservando che esso palesa l’intento di circoscrivere la portata della previsione onde evitare possa ritenersi che la disposizione abbia introdotto una generalizzata esenzione soggettiva ai contribuenti che si fossero avvalsi dell’istituto e per il solo fatto d’averlo utilizzato. Quindi per la Corte appare ragionevole “ritenere che, per opporre la preclusione è necessario sussista, oltre che una equivalenza quantitativa tra il reddito successivamente accertato e le attività rimpatriate, anche una riconducibilità, anche solo astratta, degli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all’estero oggetto di rimpatrio. In tal senso è anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009”.
In un quadro sistematico, peraltro, secondo i Giudici di Legittimità, diversamente opinando, resterebbero intangibili, per effetto dello “scudo”, anche importi accertati non riconducibili neanche astrattamente a quelli rimpatriati. Cioé basterebbe aver scudato una somma anche esigua e niente affatto correlata ad altri importi normalmente accertabili per disporre di un salvacondotto generalizzato.
Nel caso specifico quindi viene ritenuta correttamente motivata la sentenza della CTR secondo cui l’adesione allo scudo fiscale non preclude, per il periodo anteriore al rimpatrio e alla regolarizzazione, l’attività di accertamento tributario [nella specie] di tipo sintetico, che accerta il reddito sulla base della spese effettive e presunte che il contribuente ha sostenuto nell’anno d’imposta”.
A maggior ragione perché l’accertamento è di tipo sintetico, cioé basato sulla capacità di spesa del contribuente ricostruita attraverso i flussi di denaro che, nel caso specifico, non potevano certo provenire dai conti occultati all’estero in quel momento. Circostanza sulla quale peraltro il contribuente non aveva argomentato nei gradi di merito.
