Non si può presumere l’esistenza di una società di fatto dal semplice acquisto pro quota di un immobile tra parenti e dalla relativa valorizzazione dello stesso.

by AdminStudio

E’ noto che le aule della Giustizia Tributaria, malgrado gli innumerevoli provvedimenti deflattivi, siano costantemente intasate. Anche recentemente i dati ci riferiscono che i ricorsi pendenti nel sistema della giustizia tributaria sono aumentati nel 2024, con un totale di 259.453 cause alla fine dell’anno, un incremento del 2,5% rispetto al precedente.

C’è da chiedersi allora che senso abbia un accertamento come quello oggetto del giudizio culminato nella Ordinanza 20 agosto 2025 n. 23577 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Federici, Rel. Grasso) e perché l’Agenzia delle Entrate abbia percorso tre gradi di giudizio, tutti negativi, a supporto dello stesso. In questo caso il contribuente ne è uscito vittorioso, ma ha dovuto inevitabilmente difendersi (compresi gli eredi di uno dei comproprietari) per un ventennio di fronte ad una prospettazione evidentemente inconsistente fin dal principio.

La vicenda è la seguente.

Nel corso dell’anno 2000 due cognati acquistavano la proprietà indivisa di un terreno sito nel territorio del Comune di Agrigento.

Nel corso del 2006, dopo avere ottenuto dal Comune di Agrigento il titolo edilizio per l’edificazione di un fabbricato, stipulavano un contratto di appalto per l’esecuzione delle sole opere in cemento armato. I lavori dati in appalto terminavano nel corso del 2007 con la realizzazione della struttura portante in cemento armato.

In data 7.10.2009, uno dei due decedeva e si apriva la successione.

In data 4.9.2012, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Agrigento iniziava una verifica fiscale nei confronti di un’ipotizzata società di fatto costituita dai cognati supponendo l’esercizio dell’attività d’impresa commerciale di costruzione e vendita di immobili.

In data 5.10.2012, la suddetta verifica si concludeva con la redazione di un processo verbale di constatazione recante rilievi in materia di imposte sui redditi, IRAP ed IVA per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009.

In data 12.12.2012, la Direzione Provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate al cognato superstite e agli eredi del deceduto l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2007, con contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, che ha dato origine alla presente controversia, recante il n. Omissis/2013.

L’Ufficio, in particolare, operava nei confronti della presunta società di fatto un accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, assumendo che quest’ultima, nel corso dell’anno 2007, a fronte di presunte “esistenze iniziali” pari a Euro 120.000,00 e di “acquisti relativi all’anno 2007… pari ad Euro 247.832,00” ed “in assenza di rimanenze finali al 31/12/2007”, avrebbe venduto beni conseguendo ricavi per un ammontare di Euro 496.573,00, calcolati applicando “la percentuale di ricarico del 35%” al “costo del venduto pari ad Euro 367.832,00”. In tal senso, la società avrebbe maturato un reddito d’impresa di Euro 128.741,00 pari alla differenza fra i predetti ricavi (euro 496.573,00) e i “costi riconosciuti per l’anno 2007” (euro 367.832,00). Ai fini dell’IRAP, l’Ufficio calcolava il valore della produzione netta imponibile di Euro 120.741,00 sulla base del medesimo procedimento adottato ai fini dell’IRES, considerando la deduzione di Euro 8.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/1997 e liquidando così un debito d’imposta di Euro 5.131,00.

Con riguardo all’IVA, invece, l’Ufficio accertava un volume d’affari di Euro 896.573,00, assumendo l’omessa fatturazione e dichiarazione dei predetti presunti ricavi, pari a Euro 496.573,00, nonché dell’acconto di Euro 400.000,00 al quale si erano riferiti i verbalizzanti della Guardia di Finanza. L’Agenzia delle entrate liquidava così un debito d’imposta di Euro 179.315,00.

L’avviso recava, infine, un contestuale provvedimento di irrogazione della sanzione di Euro 458.966,20, per presunte violazioni consistenti nell’omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini dell’IRAP e dell’IVA, nonché per “omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili” e per “mancata o irregolare tenuta, conservazione rifiuto di esibire, dei registri di cui agli artt. 23 e/o 24 e/o 25 e/o 39” e per ulteriori e violazioni relative al precedente periodo d’imposta. Tuttavia, “tenuto delle sanzioni già irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti, per un totale di Euro 43.200,00”, l’Ufficio precisava che “la sanzione relativa all’anno 2007 è pari a Euro 414.966,20”.

I contribuenti e i loro aventi causa si sono difesi in primo e secondo grado risultando vittoriosi. Cionondimeno AdE ricorreva per Cassazione.

Quanto alla prova fornita circa l’esistenza di una società di fatto, la Corte rileva, tuttavia che l’accertamento, ai fini fiscali, dell’esistenza di una società di fatto presuppone l’effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario – quali l’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi – che l’Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l’obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell’imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società (Cass. n. 2123/2025; Cass. n. 27088/2008).

La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l’accertamento “aliunde”, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell’esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e l'”affectio societatis”, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi; peraltro, è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell’art. 2297 c.c., l’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società. Tali accertamenti, risolvendosi nell’apprezzamento di elementi di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici (Cass. n. 8981/2016; Cass. n. 5961/2010).

L’Agenzia delle entrate ipotizza l’esistenza di una società di fatto tra i cognati, finalizzata alla realizzazione e successiva vendita di appartamenti siti in Agrigento, che sarebbe comprovata dai seguenti fatti, circostanze ed elementi che dimostrerebbero l’esercizio in comune di una attività d’impresa:

a) la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Agrigento o per la costruzione di un fabbricato da adibire ad uffici amministrativi;

b) il contratto di appalto stipulato dai proprietari del fondo per la costruzione del fabbricato;

c) il contratto preliminare di vendita mista a permuta mediante il quale si impegnavano a vendere loro il fabbricato allo stato grezzo al prezzo di Euro 2.000.000,00; le stesse a parziale pagamento del corrispettivo, cedevano le proprie quote, pari al 25% ciascuna, detenute nella società di fatto “L.C.T. di I.I. E C. – S. di F.”, con sede in Agrigento, (proprietaria di immobile in Agrigento – Vill. Mosè) per un prezzo stimato di Euro 800.000,00, imputati per la metà ad acconto e per metà a caparra confirmatori (poi non conclusa).

Tali elementi non appaiono di per sé decisivi al fine di dimostrare l’esistenza di una società di fatto, essendo l’Agenzia delle entrate onerata della prova – oltre al requisito dell’apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società – dell’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, e del conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi (art. 2247 c.c.), tenuto conto anche dei legami di parentela intercorrenti tra le parti.

Il fine di lucro, peraltro, presente nella realizzazione di appartamenti destinati alla vendita, non è l’elemento decisivo per dimostrare l’esistenza di una società di fatto.

Il fine lucrativo è infatti comune a qualunque operazione economica, che di per sé non implica la creazione di un vincolo sociale se vi partecipa più di una persona. Diversamente argomentando – con riferimento al caso di specie – qualunque costruzione di un immobile su un terreno in comproprietà, e poi messo a rendita, dovrebbe dar luogo a una fattispecie societaria.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene pertanto respinto con condanna alle spese.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481