“La nullità della notifica dell’atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell’atto presupposto”.
Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 11474 (Pres. Di Marzio, Rel. Lume) del 1° maggio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti la CTP di Cosenza annullava la comunicazione di presa in carico per aver rilevato l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento non al domicilio fiscale del contribuente, bensì presso l’indirizzo di residenza tratto dall’anagrafe comunale. La CTR accoglieva invece l’appello dell’Agenzia avendo ritenuto che, intervenuta la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’asserita nullità della notifica dovesse intendersi sanata per il raggiungimento del suo scopo ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. Ricorreva per cassazione il contribuente lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ.
Come noto il disposto dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato», “è espressione di un principio generale, applicabile anche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso di accertamento” (Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 22197 del 24/11/2004; Cass. n. 12153 del 09/06/2005; Cass. n. 24962 del 25/11/2005; Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. n. 10445 del 12/05/2011; Cass. n. 12007 del 31/05/2011; Cass. n. 17251 del 12/07/2013; Cass. n. 654 del 15/01/2014; Cass. n. 17198 del 12/07/2017).
In pratica, la tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto (pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria).
Del resto, come ricordato dai Giudici nell’occasione, “non altrettanto può dirsi con riferimento al caso in cui un atto sia impugnato deducendo il vizio della notifica dell’atto presupposto”.
Infatti, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass. n. 16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del 05/09/2012; Cass. n. 1144 del 18/01/2018).
La Corte, accolto il ricorso, ha quindi sancito che “nel caso in cui quindi l’atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell’atto presupposto il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell’atto presupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione”.