Ne bis in idem (finalmente) alla Consulta.

by Luca Mariotti

Avevamo segnalato alcuni giorni fa la Sentenza 11 maggio 2015 n. 19334 della Corte di Cassazione sul tema caldissimo del ne bis in idem sul versante delle sanzioni amministrative e penali in concorso. Testualmente la sentenza affermava: “In merito alla duplicazione sanzionatoria dell’illecito di omesso versamento delle ritenute certificate, pertanto, l’unica via percorribile per dare attuazione al diritto convenzionale di ne bis in idem è necessariamente quella che passa attraverso una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. (in relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU), analoga a quella recentemente sollevata da questa Corte sia in sede penale che in sede civile per censurare il doppio binario punitivo in materia di abusi di mercato (Sez. V penale, ordinanza 10.11.2014 – dep. 15.1.2015 n. 1782, Ch., non ufficialmente massimata; Sez. V civile, ordinanza 6.11.2014 – dep. 21.1.2015 n. 950, Ga. SA in liquidazione, Ri. S., …., non ufficialmente massimata)”.

Arriva adesso in rete l’Ordinanza del Tribunale di Bologna del 21 aprile 2015 con cui si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 649 c.p.p. con riferimento al caso di omesso versamento, da parte dell’imprenditore, dell’imposta sul valore aggiunto. Detta violazione ha di fatto causato due procedimenti distinti: l’uno in ambito tributario, per violazione dell’art. 13 d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; l’altro di carattere penale, ex art. 10-ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

L’imputato nel giudizio penale, socio e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, eccepiva il divieto di proseguire l’azione, producendo prova dell’avvenuto versamento da parte sua della imposta evasa, degli interessi e delle soprattasse nella misura del 30% del dovuto.

Il giudice prende atto della impossibilità di interpretare in maniera conforme a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo l’art. 649 c.p.p.; ciò in quanto la disposizione si riferisce esclusivamente alle sentenze del giudice penale. Richiama tuttavia poi la giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore della CEDU nel sistema italiano quale fonte interposta, idonea a generare una questione di legittimità nell’ipotesi di contrasto insanabile tra la legge ordinaria e la Convenzione come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Infine, applicando al caso l’indirizzo intrapreso dal giudice sovranazionale in materia di ne bis in idem (cfr sentenza Grande Stevens), riconosce a) che le sanzioni tributarie previste dall’art. 13 d. lgs. 471/1997 hanno natura sostanzialmente afflittiva e quindi di pena, e dall’altro, l’identità del 2) che il fatto che è regolato sia dalla previsione tributaria che da quella ex art. 10-ter d. lgs. n. 74/2000 è lo stesso.

Rinvia quindi alla Corte Costituzionale, per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost., la questione sull’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non preclude un secondo giudizio ex art. 10-ter d. lgs. n. 74/2000 ove l’imputato sia già stato sanzionato in sede tributaria in forza dell’art. 13 d. lgs. 471/1997.

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