“In merito alla duplicazione sanzionatoria dell’illecito di omesso versamento delle ritenute certificate, pertanto, l’unica via percorribile per dare attuazione al diritto convenzionale di ne bis in idem è necessariamente quella che passa attraverso una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. (in relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU), analoga a quella recentemente sollevata da questa Corte sia in sede penale che in sede civile per censurare il doppio binario punitivo in materia di abusi di mercato (Sez. V penale, ordinanza 10.11.2014 – dep. 15.1.2015 n. 1782, Ch., non ufficialmente massimata; Sez. V civile, ordinanza 6.11.2014 – dep. 21.1.2015 n. 950, Ga. SA in liquidazione, Ri. S., …., non ufficialmente massimata)”.
Chi si esprime così non è un articolo di dottrina, ma la Sentenza del 11 maggio 2015 n. 19334 della Corte di Cassazione che in modo articolato e con dovizia di argomentazioni si occupa del tema caldissimo del ne bis in idem sul versante delle sanzioni amministrative e penali in concorso, tema venuto alla ribalta in un contesto diverso con la Sentenza “Grande Stevens” della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e oggi sempre più spesso emergente in ambito tributario ove, ad onta del principio di specialità di cui all’art. 19 del DLgs. 74/2000, operano congiuntamente norme afflittive di carattere penale ed amministrativo. Terreno nel quale, certamente, qualche assestamento giurisprudenziale dovrà presto avvenire.
La vicenda si delinea in ambito penale dove il contribuente viene chiamato a rispondere del reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000). Questi era stato già sanzionato in via amministrativa in base all’articolo 13 del DLgs 471/1997 prima che la corte d’appello pronunciasse la condanna penale. Ecco quindi che si profila proprio la questione di cui sopra, vista l’identità delle due vicende. Almeno secondo la tesi del ricorrente.
La Corte respinge tale prospettazione. E lo fa sia sotto il profilo processuale che sostanziale. Sul piano processuale i Giudici aderiscono a quell’orientamento giurisprudenziale per cui l’apprezzamento dell’identità fattuale delle due vicende costituisce di per sé questione di merito non deducibile in Cassazione. Si riconosce tuttavia nella motivazione che vi è un altro orientamento secondo il quale tale mancato apprezzamento da parte del precedente Giudice costituirebbe un “error in procedendo” quindi suscettibile del sindacato di legittimità. Ma anche valorizzando tale filone non si potrebbe concludere favorevolmente per il ricorrente poiché negli atti non risulta provata la definitività della sanzione tributaria. Condizione necessaria per ritenere duplicate le sanzioni.
Per quanto riguarda il comportamento colpito dalle due sanzioni, amministrativa e penale, si afferma poi che si tratta di fattispecie non coincidenti. L’art. 13 del decreto sulle sanzioni tributarie punisce l’omesso versamento delle ritenute alle scadenze mensili. L’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 l’omesso versamento di ritenute certificate con riferimento al termine per la dichiarazione dei sostituti d’imposta annuale.
Ma alla fine della corposa motivazione si riconosce espressamente l’attualità del tema e si richiama anche un ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia con Ordinanza del Tribunale di Torino del 27 ottobre 2014 in cui si chiede di risolvere una identica questione. La risposta della CEDU è nel frattempo arrivata (dopo la trattazione di questa causa) ed è di manifesta incompetenza della Corte Europea (si parla di diritto interno italiano e di imposte dirette). In questo contesto c’è il passaggio motivazionale nel quale si prospetta la possibilità di una soluzione nella presentazione da parte degli interessati della questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 117, comma 1 della Costituzione.
