Movimenti sui conti correnti dei familiari: riconducibili al professionista a certe condizioni.

by Luca Mariotti

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11 settembre 2018 n. 22089 (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti) emette un’altra pronuncia “collage”, di quelle che a nostro modesto avviso non sono del tutto chiare, riportando brani da altre massime, non sempre centrate come riferimento, poiché si riferiscono a questioni non esattamente coincidenti.

Ciò premesso, comunque, vale la pena di distillare qualche principio che è stato ritenuto applicabile in materia di presunzioni da indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/73. E i principi cui facciamo riferimento sono quelli per definire la riferibilità ad un contribuente delle movimentazioni rinvenute su un conto corrente intestato a terzi.

Per la Corte in estrema sintesi al professionista indagato potevano essere imputati anche i movimenti sui conti correnti dei genitori in quanto A) tra i soggetti c’è un legame di parentela stretto, B) il contribuente aveva la delega ad operare su tale conto e C) in esso siano confluite operazioni relative all’attività professionale del soggetto verificato. A fronte della sussistenza di tali elementi, si configura una presunzione legale in favore dell’Ufficio e spetta al contribuente dimostrare, in maniera precisa ed analitica, la riferibilità delle movimentazioni contestate ad operazioni già riportate nella dichiarazione dei redditi, o comunque estranee alla propria attività lavorativa.

Con qualche dubbio  sulla natura di presunzione “legale” dell’articolo 32 del decreto sull’accertamento, che abbiamo espresso anche di recente, questi criteri vanno sottolineati e ricordati.

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