Motivazione della sentenza tributaria. La Cassazione definisce il contenuto minimale a pena di nullità.

by Luca Mariotti

La Sentenza n. 22693 della Sesta sezione della Corte di Cassazione, depositata in data 8 novembre 2016 (Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida) è di estremo interesse poiché si occupa di definire il contenuto della sentenza che consenta di considerare la medesima come motivata. Possiamo quindi prendere i principi a riferimento come regole minime da rispettare a pena di nullità delle stesse sentenze.

La Corte precisa che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.

Quanto al caso specifico, nel quale i giudici della CTR si erano limitati ad affermare che la commissione provinciale si era espressa con “ampia ed esauriente motivazione”, la sesta sezione della Cassazione precisa che la sentenza  di appello motivata con la mera adesione alla motivazione della sentenza impugnata è da considerare affetta da nullità per violazione digli arti. 36 e 61 del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Ciò atteso che, con tale modalità resta impossibile la ricostruzione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Non può infatti ritenersi, da una espressione sintetica di adesione, che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.

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