Motivazione della cartella di pagamento: necessità o meno a seconda dei casi.

by Luca Mariotti

Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione (VI Sezione, Ordinanza 24 luglio 2018 n. 19662, Pres. Cirillo Rel. Napolitano) ci fornisce lo spunto per tornare sulla questione della motivazione delle cartelle di pagamento.

Nel caso specifico la sentenza di appello impugnata perveniva alla conclusione in punto di nullità della cartella impugnata per carenza di motivazione sulla base del richiamo a precedenti di legittimità della Corte (Cass. n. 4818/15; Cass. n. 18076/10; Cass. n. 28056/09). Tali precedenti per i Giudici della sezione filtro “si riferiscono a motivazione di cartella che abbia, in realtà, contenuto di vero accertamento in rettifica dei dati esposti in dichiarazione e che debba quindi assolvere, sotto il profilo motivazionale, lo stesso onere richiesto dall’avviso di accertamento”.

Questo passaggio della motivazione va approfondito. E’ infatti recentemente stato stabilito (Sez. V, Sentenza 24 aprile 2018 n. 10013 Pres. Bruschetta Rel. Corbo) che E’ diffusa … l’affermazione secondo cui la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (così Cass. 27/07/2016, n. 15564, Rv. 640655/01, ma anche Cass. 29/11/2014, n. 25329, Rv. 633304/01, in materia di disconoscimento di credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all’anno precedente e per il quale, però, non risultava presentata dichiarazione). Si osserva, inoltre, che la cartella con cui l’Amministrazione chiede il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente, sicché, eventualmente, spetta a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione (così, in particolare, Cass. 16/12/2011, n. 27140, Rv. 620941/01, e Cass. 30/10/2014, n. 23133, Rv. 632704/01)”.

Quindi se la cartella ha valore di primo atto di accertamento va motivata. Se fa riferimento ad un precedente atto regolarmente notificato tale riferimento può essere sufficiente. Se recupera solo un tributo non versato non ha bisogno di motivazione. Magari, aggiungiamo noi, dovrà far riferimento al pagamento omesso….

Nel caso analizzato dalla Corte la sentenza di appello è carente di qualsivoglia riferimento al contenuto ed alla funzione propri della cartella. Quindi l’assenza di considerazioni riguardo al contenuto specifico della cartella ed alla funzione in concreto svolta da essa, senza perciò ricostruire la fattispecie concreta, comporta che  la decisione della CTR incorra nel vizio di difetto assoluto di motivazione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6- 5, ord. 10 gennaio 2017, n. 378; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22242; Cass. sez. 5,27 maggio 2011, n. 11170).

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