Nella risposta a interpello n.60 del 31 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate affronta il tema delle “masse plurime” e dell’applicazione dell’articolo 34, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La richiamata norma del testo unico del Registro dispone che le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte. L’art. 34 risolve l’annosa questione della divisione delle comunioni che trovano origine in titoli diversi nel senso che esse sono considerate come una sola comunione se i comunisti sono gli stessi e se, appunto, l’ultimo titolo di acquisto di quota derivi da successione a causa di morte. Si tratta di una norma di semplificazione, che evita il concorso di plurimi criteri di tassazione (divisionali e permutativi), quando l’ultimo acquisto non dipende da volontà delle parti e manca, quindi, l’intento elusivo.
Al riguardo, la circolare 10 giugno 1986, n. 37 ha detto che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l’ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi. Così come anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni, sia da compravendite o donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i condividenti. Solo se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell’imposta di registro, un’unica comunione e quindi un’unica massa da dividere, nel caso in cui, come detto, l’ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa.
Con la successiva circolare 29 maggio 2013, n. 18/E (par. 2.2.3), è stato, inoltre, precisato che ogni titolo di acquisto genera una comunione. Ma non costituiscono autonomo titolo gli acquisti di quote ideali dei medesimi beni già compresi nella massa divisionale (cfr. Cassazione n. 27075 del 19 dicembre 2014).
L’atto di divisione rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l’attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota di diritto spettante prima della divisione.
In relazione alla divisione si ha “divisione senza conguaglio” quando con l’atto di scioglimento della comunione vengono assegnati a ciascun condividente beni per un valore complessivo corrispondente al valore della quota di diritto ad essi spettante sulla massa comune. In tal caso siamo nell’ambito degli “atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura” per ciò che attiene all’imposta di registro. Occorre registrazione in termine fisso, con applicazione dell’1 per cento sul valore della massa comune.
Invece si configura una “divisione con conguaglio” quando ad un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. Tale eccedenza è considerata alla stregua di una vendita. In questo caso se il conguaglio eccede il cinque per cento della quota cui si avrebbe diritto esso è da assoggettare all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti.
