“Nell’ipotesi in cui il contribuente esternalizza ad un’impresa terza l’attività di produzione di beni, i costi per l’utilizzo a tal fine del capannone e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all’impresa che svolge per il comodante l’attività di produzione, sono deducibili, ai sensi dell’art. 75 (ora art. 109), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, quindi, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali”.
Questo quanto ribadito con sentenza n. 20217 (Pres. La Rocca, Rel. Hmeljak) del 19 luglio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti l’Ufficio ricorreva avverso una sentenza della CTR per avere il giudice di merito ritenuto erroneamente che la contribuente avesse diritto a detrarre l’IVA riguardante le fatture per riparazione di autoveicolo con targa straniera riguardante fatture per riparazione di un autoveicolo con targa estera, in quanto il contribuente aveva richiesto e ottenuto di operare in Italia attraverso un rappresentante fiscale e, in tale veste, aveva utilizzato un autoveicolo sul territorio italiano
Come ricordato dalla Corte la stessa Corte di Giustizia dell’UE ha recentemente precisato che l’art. 168, lett. a) della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che “esso osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica” (Corte di Giustizia, sentenza n. C-475/23 del 4 ottobre 2024 – Voestalpine Giesserei Linz GmbH, punto 30).
I Giudici, respinto il ricorso, hanno sottolineato come tali principi vanno applicati anche nel caso di specie, che riguarda un’autovettura di proprietà della contribuente, utilizzata dal suo rappresentante fiscale in Italia, i cui costi di manutenzione sono stati ritenuti inerenti dal giudice di merito, essendo stato accertato che era bene strumentale all’attività di impresa, al servizio della sua attività economica sul territorio nazionale.
