Un’associazione culturale la cui domanda di essere inserita negli elenchi per beneficiare della quota del 5 per mille non è stata accolta ricorre presso la competente commissione tributaria provinciale e ottiene un provvedimento favorevole, confermato dalla Commissione Regionale nel secondo grado di merito.
Giunta la questione in Cassazione, la ricorrente Agenzia delle Entrate eccepisce ex art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR ha rilevato che, ai fini della attribuzione della competenza giurisdizionale a conoscere della relativa controversia, non rileva la natura (non tributaria) della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ma la natura costitutiva dell’iscrizione, il cui diniego preclude la fruizione di un beneficio fiscale.
Questo ragionamento è censurato dall’Agenzia che ricorda che la sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale ha stabilito che il beneficio del 5 per mille – introdotto inizialmente a titolo sperimentale per l’anno finanziario 2006 ma rifinanziato negli anni successivi – non ha natura fiscale, “non essendo tali quote qualificabili come entrate tributarie”. Quindi non dovrebbe essere questa materia che rientri nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
La quinta sezione della Corte di Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 10095 del 21 aprile 2017 (Pres. Chindemi, Rel. De Masi) ritiene che sulla questione debbano pronunciarsi le Sezioni Unite e rimette a tal fine gli atti al Primo Presidente.
Mancato inserimento negli elenchi del 5 per mille: il ricorso va proposto al giudice tributario? La questione va alle Sezioni Unite.
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