Mancato esame delle memorie su p.v.c.: conseguente nullità dell’atto impositivo.

by Luca Mariotti

L’Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17210 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Iacobellis, Rel. Mocci) fornisce una sintetica ma efficace lettura dell’articolo 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente e del relativo obbligo di contraddittorio preventivo relativamente alla necessità che le memorie del contribuente siano valutate. Con la conseguenza che la mancata considerazione delle tesi ivi esposte rende il contraddittorio non svolto e l’atto impositivo conseguentemente nullo.

Chiamata a decidere sul ricorso dell’Agenzia focalizzato sulla violazione del citato articolo 12 comma 7, la Corte prende atto del fatto che nell’avviso di accertamento, l’Amministrazione espressamente ammette di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente. Perciò il problema non è quello della mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie.

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Sez. 6-5, n. 8378 del 31/03/2017). Pertanto la sentenza della CTR che aveva dichiarato nullo l’avviso appare in linea col predetto principio.

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