Con risposta a interpello n. 332 del 29 maggio 2023 l’Agenzia nega la possibilità di sanare la mancata presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (Superbonus 110) mediante quanto disposto dalla recente Tregue fiscale in materia di errori meramente formali, confermando invece l’opportunità di ricorrere, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa, al cosiddetto istituto della remissione in bonis.
Nei fatti la società Istante chiedeva chiarimenti in merito agli effetti della mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58) ai fini della fruizione del cd Superbonus del 110 per cento e alla possibilità di avvalersi mediante presentazione tardiva della recente Tregua fiscale per sanare errori di natura meramente formale (articolo 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197 del 2022).
L’Ufficio ha ricordato, come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, che ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58. Con la stessa circolare è inoltre stato chiarito che “la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale”.
Come quindi precisato dall’Agenzia nell’occasione “detta violazione non può, dunque, essere considerata ”meramente” formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo” derivandone l’impossibilità di ricorrere alle disposizioni della cd Tregua fiscale per sanare la violazione in parola. Del resto, come evidenziato dall’Ufficio, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che, “sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile”.
Per quanto attiene alla cd remissione in bonis l’Agenzia ha ribadito quanto disposto dall’articolo 2ter lettera c), del decreto legge del 16 febbraio 2023 n 11, (”Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese”) secondo cui “è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16… rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, … ai fini delle detrazioni fiscali …; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121”.
Quindi come chiarito dall’Ufficio l’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione «prima dell’inizio dei lavori» potrebbe dunque sanare detta omissione facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis laddove:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi, in via eccezionale, la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione);
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Laddove, infine, siano state esercitate per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis, come già chiarito al paragrafo 5.4 della circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, entro il 30 novembre 2023.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
