Mancata esibizione di documenti: la preclusione al successivo utilizzo opera soltanto se l’Ufficio ha formulato una richiesta specifica e ha avvertito il contribuente.

by AdminStudio

“Dal tenore della disposizione (art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973) emerge che: 1) la richiesta di documenti ed atti deve essere specifica; 2) l’Ufficio, contestualmente alla richiesta, ha l’onere di avvertire il contribuente che la mancata esibizione o trasmissione dei documenti richiesti in sede istruttoria comporta la preclusione alla successiva esibizione o produzione degli stessi in sede amministrativa o contenziosa; 3) il contribuente, una volta ricevuta la richiesta documentale insieme con l’avvertimento, ha l’onere di esibire o produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione nei termini da questa fissati, pena la successiva inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa o contenziosa.”.

Questo quanto ribadito con sentenza n. 30847 (Pres. Napolitano, Napolitano) del 25 novembre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Niente di nuovo, ma ogni tanto è bene ricordare i principi giurisprudenziali ormai consolidati, ma evidentemente ancora in discussione nelle aule di giustizia.

Nei fatti una s.r.l. ricorreva per cassazione deducendo l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, la CTR aveva ritenuto preclusa alla contribuente la possibilità di produrre, in sede di accertamento con adesione e poi nel successivo giudizio contenzioso, ulteriori documenti a sostegno della residenza fiscale in Svizzera della società percipiente le royalties, rispetto quanto prodotto in sede istruttoria. La società evidenziava come la richiesta di acquisizione documentale proveniente dall’Ufficio in sede istruttoria: a) non era stata accompagnata dall’espresso avvertimento che la mancata esibizione della documentazione richiesta avrebbe comportato per la contribuente la preclusione alla successiva esibizione o produzione in sede amministrativa (accertamento con adesione) o contenziosa; b) la richiesta si riferiva genericamente, “ogni documentazione utile” a provare la residenza fiscale in Svizzera della società estera percipiente le royalties, con la conseguenza che se l’Ufficio avesse avuto dubbi in merito al certificato prodotto in sede istruttoria avrebbe dovuto attivare i suoi poteri istruttori e chiedere i necessari chiarimenti.

Come noto l’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone testualmente che “le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

La Corte ha ricordato che: in primo luogo, “quanto all’onere di avvertimento in capo all’Ufficio, deve rilevarsi che esso scatta ogniqualvolta vi sia una richiesta, anche integrativa, di documentazione proveniente dall’amministrazione, in considerazione dei rilevanti e penalizzanti effetti preclusivi che la mancata esibizione o produzione documentale produce nella sfera giuridica del contribuente”; in secondo luogo, “la gravità dell’onere posto in capo al contribuente, che non può successivamente produrre o esibire la documentazione richiestagli, salva la causa a lui non imputabile, fa sì che egli debba essere ben consapevole di quali documenti l’Ufficio abbia richiesto l’esibizione o la produzione” (art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, cfr. Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 6617 del 10/03/2021, Rv. 661040 – 01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 3442 del 11/02/2021, Rv. 660486 – 01).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno evidenziato come, declinanti i suddetti princìpi alla fattispecie di causa, “la richiesta documentale dell’Ufficio non è stata specifica, in quanto ha lasciato alla contribuente un consistente margine di apprezzamento circa la tipologia e il numero di documenti che essa avrebbe dovuto produrre a suffragio della residenza fiscale in Svizzera di TRGR. Inoltre, la richiesta di “dimostrazione in termini di beneficiario effettivo e di residenza del percipiente e della legittimità della ritenuta convenzionale applicata” non è stata accompagnata dall’avvertimento di legge, solo in presenza del quale può scattare la preclusione al successivo deposito documentale”.

 

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