Si consolida l’orientamento giurisprudenziale per il quale anche lo studio di settore, così come tutte le presunzioni di cui all’art. 39, primo comma, lett. d) del DPR 600/73 sia applicabile solo in caso di gravi incongruenze (da intendersi quindi come scostamenti di rilievo) rispetto ai risultati contabili.
Così infatti si esprime la V Sezione della Corte di Cassazione nella Sentenza 20414 del 26 settembre 2014, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nel quale si denunciava appunto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/73, 62 bis e 62 sexies d.l. n.331/93, convertito nella l. n. 427/93, 2727 c.c. e 10 L. n. 146/98, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. . L’Agenzia infatti riteneva che avesse errato la CTR nel considerare che lo scostamento dei ricavi, dichiarati dal contribuente dalle risultanze degli studi di settore, nella misura accertata dall’Ufficio del 7%, non fosse sufficiente a legittimare il ricorso all’accertamento induttivo-analitico ex artt. 39, co. 1, lett. d) d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. 633/72.
A parere dell’Amministrazione finanziaria, infatti, il mero scostamento tra i ricavi o i corrispettivi dichiarati e le risultanze degli studi di settore – qualunque ne sia entità – di per sé giustificherebbe, senza necessità di ulteriori rilievi ed a prescindere dalla percentuale di tale scostamento, l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio, ai sensi delle disposizioni succitate .
Tale argomentazione è stata ritenuta infondata poiché, a norma dell’art. 62 sexies, co. 3, del d.l. n. 331/93, convertito nella L. n. 427/93 – “gli accertamenti di cui agli artt. 39, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 (…) e dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (…) possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondata- mente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis del presente decreto (id est, d.l. 331/93)”. La disposizione succitata autorizza, pertanto, l’Ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte “gravi incongruenze” a procedere all’accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste ed, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità, e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria (cfr. Cass. 5977/07; 8643/07).