Lo scostamento lieve dalla congruità con gli studi di settore non giustifica l’accertamento.

by Luca Mariotti

Si consolida l’orientamento giurisprudenziale per il quale anche lo studio di settore, così come tutte le presunzioni di cui all’art. 39, primo comma, lett. d) del DPR 600/73 sia applicabile solo in caso di gravi incongruenze (da intendersi quindi come scostamenti di rilievo) rispetto ai risultati contabili.

Così infatti si esprime la V Sezione della Corte di Cassazione nella Sentenza 20414 del 26 settembre 2014, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nel quale si denunciava appunto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/73, 62 bis e 62 sexies d.l. n.331/93, convertito nella l. n. 427/93, 2727 c.c. e 10 L. n. 146/98, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. . L’Agenzia infatti riteneva che avesse errato la CTR  nel considerare che lo scostamento dei ricavi, dichiarati dal contribuente dalle risultanze degli studi di settore, nella misura accertata dall’Ufficio del 7%, non fosse sufficiente a legittimare il ricorso all’accertamento induttivo-analitico ex artt. 39, co. 1, lett. d) d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. 633/72.

 

A parere dell’Amministrazione finanziaria, infatti, il mero scostamento tra i ricavi o i corrispettivi dichiarati e le risultanze degli studi di settore – qualunque ne sia entità – di per sé giustificherebbe, senza necessità di ulteriori rilievi ed a prescindere dalla percentuale di tale scostamento, l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio, ai sensi delle disposizioni succitate .

Tale argomentazione è stata ritenuta infondata poiché, a norma dell’art. 62 sexies, co. 3, del d.l. n. 331/93, convertito nella L. n. 427/93 – “gli accertamenti di cui agli artt. 39, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 (…) e dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (…) possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondata- mente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis del presente decreto (id est, d.l. 331/93)”. La disposizione succitata autorizza, pertanto, l’Ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte “gravi incongruenze” a procedere all’accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste ed, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità, e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria (cfr. Cass. 5977/07; 8643/07).

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