La Corte di Cassazione nella Sentenza 16 ottobre 2015, n. 20973 spiega, accogliendo il ricorso del contribuente, come sia da intendere l’istituto del litisconsorzio necessario di cui all’art. 14 Dlgs n. 546/1992.
Il caso è quello di un giudizio riguardante una società di persone in forma di s.a.s. ma nel quale non erano mai intervenuti i soci.
La Corte ricorda che, con sentenza delle SS.UU. del 4 giugno 2008 n. 14815, sono stati definiti gli ambiti di applicazione dell’istituto del litisconsorzio necessario in materia tributaria ex art. 14 Dlgs n. 546/1992 con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto i redditi di impresa delle società di persone attribuiti per “trasparenza” a singoli soci.
In sintesi:
- l’istituto del litisconsorzio necessario nel processo tributario si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all’art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta come quest’ultima, una norma in bianco, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del ricorso.
- Sulla base di questi presupposti, un’ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti.
- È sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento, perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l’accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società.
- La unitarietà dell’accertamento, quale quella operata delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo.
- Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);
- Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2.
- Trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La sentenza impugnata viene quindi cassata, per nullità del giudizi di primo e secondo grado, con rinvio della causa ex art. 383 co 3 c.p.c. avanti il primo giudice.
