Litisconsorzio necessario per la società di fatto.

by Luca Mariotti

“In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA contestuale (Cass. 12236/2010; Cass.n 2094/2015; Cass. 21340/2015 e Cass. 5844/2016), dovute dalla società di persone, riguarda inscindibilmente anche tutti i soci, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone … e, di conseguenza, dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione dei contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari”.

Questo principio enunciato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 10 marzo 2017, n. 6244, riprende in sostanza le regole del litisconsorzio necessario, che si verifica quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. In tale ipotesi, a norma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, detti soggetti devono obbligatoriamente essere tutti parte dello stesso processo. E’ un principio che riguarda, come sappiamo, le società di persone, per la connessione in materia impositiva prevista dall’articolo 5 del TUIR.

L’elemento interessante di questa ordinanza risulta essere, invece, il fatto che la società sia una società in regime IRPEG e che si coinvolgano i soci di fatto. Alla società di fatto, secondo la Corte, si applicano dunque le regole sopra menzionate della inscindibilità dei giudizi.

Si registra quindi una tendenza per cui la regola del litisconsorzio necessario si sta progressivamente adattando a tutte le fattispecie di connessione soggettiva dei soci ed oggettiva della materia tassabile. Si aspettano solo delle aperture (per la verità già presenti nei gradi di merito) sul versante della tassazione delle società a ristretta base.

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