Litisconsorzio necessario processuale Equitalia – Agenzia delle Entrate in appello: conseguenze sul giudizio della mancata integrazione.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 27 maggio 2015 n. 10934, torna ad occuparsi della valenza nel processo tributario della violazione dell’art. 331 c.p.c, in relazione all’omesso ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, litisconsorte necessario processuale. Si tratta nel caso specifico dell’appello del contribuente nel giudizio di impugnazione di una cartella con chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate ma non del concessionario.

La Corte di Cassazione accoglie, per ciò che attiene a questa specifica questione, le tesi dell’Agenzia. Ricorda altresì che la stessa Corte, in analoga fattispecie in cui, impugnata da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell’ente impositore e del concessionario per la riscossione, l’appello era stato proposto dal contribuente nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, “il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Invero, il concetto di causa “inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22.1.1998 n. 567). Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c, la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina , l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa – in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti dell’Ufficio finanziario e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v., tra le molte, Cass. 8854/2007, 1789/2004, 11154/2003, 13695/2001, 5568/1997)” (Cass. 21.1.2009, n. 1462).
Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c, la Corte ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.

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