L’istanza di adesione ICI non sospende i termini per la contestazione del classamento.

by Luca Mariotti

Se il contribuente riceve una liquidazione ICI dipendente da un nuovo classamento e presenta un’istanza di adesione al Comune, questa non vale a sospendere i termini per impugnare l’atto catastale contestualmente notificato. Lo afferma la Sentenza della Corte di Cassazione n. 25550 del 3 dicembre 2014.

L’art. 74 della legge 342/2000 prevede al terzo comma “Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni”. 

Nel caso trattato, il contribuente aveva ricevuto un accertamento Ici con contestuale notifica del classamento. Secondo i Giudici questo fa nascere due distinti rapporti giuridici: uno in ambito di imposta comunale Ici, l’altro riferito invece al classamento, che si instaura con gli uffici del territorio (oggi agenzia delle Entrate).

Sempre secondo la Suprema Corte, il rapporto riguardante il tributo comunale è dipendente da quello relativo all’accatastamento. Questo comporta che se si rende definitivo il secondo (l’accatastamento), il primo (il debito Ici) sarà determinato necessariamente sulla base della rendita così quantificata.
Nel caso il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione al comune, con riferimento all’Ici, senza tuttavia impugnare nei termini la rendita contro l’ufficio del territorio. La Cassazione per quanto detto in precedenza ha concluso che la pendenza del termine per ricorrere avverso l’accertamento Ici non comportava anche la rimessione in termini per contestare la rendita.

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