“In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l. fall., avendo il trasferimento dei beni natura di vendita coattiva, è applicabile l’art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che stabilisce che per la vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, il che esclude che possa essere oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 14664 (Pres. Stalla, Rel. Dell’Orfano) del 31 maggio 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nei fatti il fallimento di una s.r.l. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Lombardia aveva riformato la sentenza dalla CTP di Milano, in accoglimento dei ricorsi proposti avverso avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda oggetto di cessione fallimentare.
I Giudici, sul tema delle cessioni nell’ambito della procedura di cd. «vendita fallimentare», hanno ribadito che “il contratto con il quale si dispone il trasferimento della proprietà del bene all’esito di una procedura fallimentare, anche «competitiva», ha sempre natura coattiva, atteso che, in ogni caso, la stessa procedura di vendita persegue finalità liquidatorie, è sottoposta alla legittimazione dell’alienante da parte di un organo pubblico nonché ad un regime vincolato di scelta dell’acquirente
è subordinata ai controlli e all’autorizzazione del giudice delegato, essendo prevista la possibilità che il giudice possa sospendere le operazioni di vendita (art. 108, comma 1, l. fall.), e si svolge contro la volontà del debitore” e che “La natura di vendita coattiva va attribuita, invero, non solo alle vendite nelle quali il giudice aggiudica e trasferisce il bene, ma anche a quelle che si perfezionano per il tramite del curatore con forme privatistiche, trovando la loro legittimazione, la loro origine qualificante, nel provvedimento autorizzativo del giudice delegato a seguito di controllo e verifica di adeguatezza dell’intera procedura”.
In tema di imposta di registro l’art. 44 del D.P.R. n. 131 del 1986, al comma 1 stabilisce che per la vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione; e ciò in deroga alla regola generale prevista nel precedente art. 43, comma 1, lett. A, secondo cui la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata dal valore dell’immobile trasferito.
Come quindi evidenziato dalla Corte “Nei trasferimenti coattivi la base imponibile per l’imposta di registro non è mai il valore dell’immobile ma il prezzo pagato, e ciò per quelle ragioni di pubblico affidamento che garantisce la procedura (cfr. Cass. n. 13217/2007). La ratio ostativa all’esercizio del potere di accertamento si rinviene, invero, proprio nelle garanzie procedimentali insite nello svolgimento della gara pubblica sotto il controllo dell’autorità giudiziaria (o amministrativa), ingenerando una presunzione iuris et de iure di corrispondenza o di prossimità del prezzo di aggiudicazione al valore venale (cfr. Cass. n. 4054/2019; Cass. n 25526/2018). Tale scelta rende, inoltre, evidente la volontà legislativa di non appesantire l’attività di controllo degli uffici finanziari (nonché degli organi giurisdizionali) ove si possa a priori escludere una collusione delle parti in danno dell’Erario, non configurandosi come plausibile un eventuale giudizio di congruità da parte dell’Amministrazione finanziaria” (cfr. Cass. n. 1187/2024 in motiv., Cass. n. 33286/2022 in motiv.).
La Corte ha dunque accolto il ricorso sussistendo nel caso di speciegli estremi di forma e di sostanza per l’applicazione della norma speciale: di forma perché il trasferimento è avvenuto non con trattativa privata, ma con aggiudicazione a seguito di avviso pubblico di vendita, che fissava un prezzo minimo di offerta e contestualmente richiedeva offerte genericamente superiori al tetto imposto; di sostanza perché nel caso di specie si è svolta – come previsto nelle ipotesi contemplate dalla norma- una pubblica sollecitazione idonea a dimostrare ufficialmente che proprio quello era il valore reale del bene trasferito, e non è emerso, né è stato dedotto in alcun modo, che il trasferimento del compendio aziendale sia intervenuto per un prezzo inferiore.