“Salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012””.
Questo il principio già ripetutamente affermato e ribadito con ordinanza n. 18045 (Pres. Cataldi, Rel. Di Marzio) del 3 luglio 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nei fatti un contribuente impugnava un estratto di ruolo riportante plurime pretese tributarie innanzi alla CTP di Roma che accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite. Il contribuente proponeva appello principale, lamentando l’ingiustificata compensazione delle spese di lite: la CTR accoglieva il ricorso provvedendo a liquidare le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di merito del giudizio. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione denunciando come la CTR avesse liquidato un importo per le spese di lite inferiore ai minimi tariffari, senza neppure illustrare le ragioni di una simile valutazione.
Come evidenziato dalla Corte Quindi il giudice del gravame si era limitato a deliberare, procedendo ad una liquidazione forfettaria ed onnicomprensiva per i due gradi del giudizio, senza distinzione di fasi, “deve disporsi la condanna dell’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo” condannando “l’Agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00”.
Il contribuente aveva tuttavia rilevato come la CTR avesse proceduto ad una liquidazione forfetaria e non analitica, riconoscendo peraltro un importo delle spese di lite ampiamente inferiore ai minimi tariffari, superiori ai 4.000,00 Euro per il primo grado ed ai 6.000,00 per il secondo, senza fornire alcuna motivazione della valutazione operata.
La Corte ha quindi accolto il ricorso in ragione del suesposto principio.
