Lingua italiana obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio: il giudice non può ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera

by admintrib

Con ordinanza n. 23381 del 26 luglio 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Nonno) ha ribadito alcuni interessanti principi di diritto circa la valenza probatoria nel processo tributario dei documenti prodotti dalle parti in lingua straniera e delle dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale.

Nei fatti l’Agenzia negava parzialmente la richiesta di rimborso I.V.A. relativa all’anno 2009 avanzata da una S.p.A. sul presupposto dell’emissione di alcune fatture nei confronti di una società inglese che però non avrebbe goduto dello status di soggetto passivo UE. La CTP di Vicenza accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, mentre la CTR del Veneto accoglieva l’appello dell’Agenzia. Ricorreva per Cassazione la società per avere la CTR: a) erroneamente ritenuto l’inammissibilità del deposito di documenti in lingua straniera; b) indebitamente ritenuto che le dichiarazioni di terzo non potessero utilizzarsi nel processo tributario; c) erroneamente ritenuto che l’indicazione di un codice identificativo IVA erroneo fosse rilevante ad escludere la non imponibilità dell’operazione.

Il Collegio, accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata rinviandola alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame.

In particolare la Corte ha sottolineato come:

– la CTR non avrebbe potuto non apprezzare il contenuto dei documenti prodotti in lingua straniera e, occorrendo, avrebbe dovuto disporne una traduzione, con conseguente fondatezza del secondo motivo di ricorso. Ciò in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui “Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera” (Cass. n. 12525/2015; Cass. n. 24980/2020).

– il giudice di appello avrebbe dovuto valutare la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società inglese unitamente agli altri elementi probatori e non escluderne tout court la valenza probatoria. Come infatti evidenziato quanto alle dichiarazioni di terzo “il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, sia da parte dell’Agenzia delle entrate che del contribuente, le dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento ovvero le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale; tali dichiarazioni, che rilevano quali elementi indiziari, possono concorrere a formare il convincimento del giudice unitamente ad altri elementi” (cfr. Cass. n. 29757/2018; Cass. n. 6616/2018; Cass. n. 9080/2017; Cass. n. 8369/2013).

– la CTR non si sarebbe dovuta limitare ad apprezzare il dato formale della indicazione di un codice identificativo IVA erroneo da parte del cessionario, ma avrebbe dovuto considerare tale dato nel complesso degli elementi probatori acquisiti agli atti, al fine di ritenere l’effettiva esistenza della frode. Come noto infatti “l’omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d’imposta nello Stato d’appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l’esistenza di una frode”. (Cass. n. 25651/2018; Cass. n. 12822/2021)

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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