Limiti stringenti per la motivazione dell’atto impositivo.

by Luca Mariotti

Nessuna possibilità di apportare integrazioni o, addirittura, modificazioni alla “causa petendi” delineata nell’originario avviso di accertamento, il cui effetto cristallizzante impedisce all’ente impositore di “aggiustare il tiro” in un momento successivo all’emanazione dell’atto.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dalla VI sezione della Corte Suprema, con la sentenza n. 3414 dell’8 febbraio scorso.

La vicenda in esame riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Tarsu, relativo alle annualità dal 2007 al 2011, per il tramite del quale, il Comune di Bari, pretendeva l’assoggettamento dei locali del contribuente ad una categoria diversa da quella da lui indicata nella denuncia originaria, con conseguente ed ovvia rideterminazione della tassa dovuta da quest’ultimo.

Nelle more del giudizio, però, alla luce delle doglianze manifestate dal ricorrente, l’ente locale rettificava la causa giustificatrice posta originariamente a presidio dell’atto impositivo, asserendo di poter, in ogni caso, sostenere la legittimità della propria azione, atteso che, anche in ragione di un diverso inquadramento categoriale dei locali, la richiesta di un maggior prelievo sarebbe risultata comunque fondata.

Tale tesi, tuttavia, non ha convinto i Giudici di Piazza Cavour, i quali non solo hanno rigettato l’appello ma hanno anche inflitto al malcapitato Comune una severa condanna alle spese.

A parere del Collegio, infatti, “la motivazione delimita, oltre che il petitum, la ragione fondante, di fatto e di diritto, della pretesa impositiva, donde l’impossibilità di una sua sostituzione o integrazione in corso di giudizio.”.

Da ciò, chiaro ed evidente pertanto il principio delibato dai giudici supremi, i quali, in aderenza a quanto sostenuto tempo addietro dai loro stessi colleghi, hanno confermato che una volta delimitata la ragione in virtù della quale si palesa l’esigenza di accertare una determinata posizione soggettiva, non è più ammesso, seppur alla luce di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, modificare o  integrare la stessa, anche e soprattutto considerati gli effetti che una simile permissione comporterebbe per il diritto di difesa del contribuente.

(Commento a cura del Dott. Daniele Brancale)

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