Limiti per l’opposizione all’esecuzione esattoriale: normativa costituzionalmente illegittima per lesione del diritto di difesa.

by Luca Mariotti

La Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile.

Per la Consulta la marcata peculiarità dei crediti tributari, può giovarsi di una disciplina di favore per l’amministrazione fiscale, come ritenuto dalla Corte in altre vicende (da ultimo, sentenza n. 90 del 2018 in tema di responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione parziale nel conflitto tra istituto delineato dal codice civile e regime previsto dall’art. 173, commi 12 e 13, TUIR.). Tale principio, pur a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata, non è però tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori.

La Corte ricorda come la censurata disposizione dell’art. 57, comma 1, lettera a), esprima la regola per cui l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell’ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell’area di quest’ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell’altra.

Il giudice rimettente (Tribunale di Trieste) ha sperimentato la possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, ma l’ha correttamente esclusa perché il suo dato testuale è inequivocabile: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile in ogni caso e quindi anche ove la fattispecie sia fuori dall’area della giurisdizione del giudice tributario e non sia pertanto ammissibile il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Quindi per il giudice rimettente  la previsione costringe il contribuente a subire in ogni caso l’esecuzione, ancorché ingiusta, consentendogli solo di presentare ex post una richiesta di rimborso nei confronti dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno.

La questione specifica riguardava una società, assoggettata a riscossione coattiva, la quale, dopo aveva proposto al giudice tributario ricorso avverso  l’avviso di accertamento, poi alla  cartella di pagamento e che aveva chiesto la sospensione giudiziale dell’esecuzione degli atti impugnati. Infine aveva contestato, con atto di opposizione all’esecuzione ex art. 615 C.p.c., il diritto di Equitalia di procedere ad espropriazione forzata nella forma del pignoramento presso terzi.

Ma la norma di cui si tatta (l’art. 57 citato) prevede che nel procedimento di riscossione esattoriale l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 C.p.c. è inammissibile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni.

La Corte ritiene illegittimo il censurato articolo 57: esso da un lato non ammette opposizione davanti al giudice dell’esecuzione e, dall’altro, non sarebbe nemmeno possibile il ricorso al giudice tributario, carente di giurisdizione. Tale carenza di tutela confligge frontalmente con il diritto alla difesa riconosciuto, in generale, dall’articolo 24 della Costituzione e, nei confronti della pubblica amministrazione, dall’articolo 113 della medesima Carta costituzionale.

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