La Sentenza n. 21161 del 22 giugno 2026 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Candia) si occupa della posizione del notaio rogante rispetto a un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro complementare su un atto di cessione d’azienda.
L’Agenzia aveva rivolto la pretesa anche al notaio, qualificandolo come soggetto solidalmente obbligato ex artt. 42 e 57 D.P.R. 131/1986, sul presupposto che l’imposta richiesta rientrasse nel novero dell’imposta principale dovuta per l’atto. Il professionista aveva contestato tale impostazione, sostenendo che la maggiore imposta derivava da una successiva diversa qualificazione giuridica dell’operazione (considerazione di una clausola come condizione meramente potestativa e non sospensiva) e integrasse pertanto una vera e propria imposta complementare, estranea all’ambito della sua responsabilità solidale.
La Corte accoglie il ricorso del notaio, riconoscendo che l’imposta oggetto di recupero non costituisce un’integrazione dell’imposta principale per errori materiali o di calcolo desumibili dall’atto, ma una imposta complementare scaturente da una diversa lettura e qualificazione dell’assetto negoziale da parte dell’Ufficio.
Viene richiamata la distinzione sistematica tra imposta principale, complementare e suppletiva e ribadito che la responsabilità solidale del notaio è circoscritta alle ipotesi nelle quali la base imponibile e il presupposto siano integralmente ricavabili dall’atto nei termini originariamente esposti, e il recupero riguardi meri errori od omissioni imputabili alla fase di registrazione. Quando, invece, il maggior tributo dipende da un’attività valutativa e interpretativa successiva dell’amministrazione, che riqualifica l’operazione o individua nuovi elementi impositivi non immediatamente percepibili dall’atto, non è giustificato estendere al notaio un obbligo solidale che la legge riserva ai soli soggetti passivi sostanziali.
La sentenza si pone, così, in linea con gli arresti più recenti (Cass. 6158/2025 e 24475/2025), che escludono la responsabilità del notaio quando la maggiore imposta discende dal disconoscimento di agevolazioni o da riqualificazioni giuridiche dell’atto, fattispecie anch’esse qualificate come complementari.
Sotto il profilo operativo, la decisione n. 21161 del 22/06/2026 offre una tutela rilevante ai notai, riducendo il rischio di essere chiamati a rispondere, in via solidale, di scelte interpretative sopravvenute dell’Agenzia delle Entrate sul contenuto dell’atto rogato. Ciò non esonera il professionista dall’obbligo di accurata redazione e corretta individuazione dell’imposta principale, ma chiarisce che non può essere trasformato in “garante generalizzato” di qualsiasi futura ricostruzione dell’operazione da parte del Fisco.
