Legittimo il sequestro penale anche in caso di rateizzazione del debito tributario.

by Luca Mariotti

La Suprema Corte, con la  sentenza 14 gennaio 2016, n. 5728 depositata in data 11 febbraio 2016 si è nuovamente occupata di sequestro finalizzato alla confisca del profitto derivante da reato tributario.

In particolare, il caso di specie riguarda l’applicazione di un sequestro preventivo per equivalente sui beni dell’amministratrice di una Società di capitali, accusata di “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” di cui all’art. 10 bis del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Particolare interesse riveste la tesi difensiva dell’imputata, secondo cui il sequestro avrebbe dovuto essere annullato sulla base del fatto che la Società contribuente – prima dell’applicazione della misura cautelare- era stata ammessa alla rateizzazione del debito erariale e aveva già puntualmente effettuato tutti i pagamenti parziali fino al momento del sequestro stesso.

Secondo l’imputata, la rateizzazione avrebbe comportato la sostituzione del debito originario con uno diverso, dato che si sarebbe prodotto un effetto novativo di tipo oggettivo, simile a quello derivante dalla domanda di condono.

La Corte di Cassazione innanzitutto premette che la confisca costituisce misura necessaria ad evitare che “il conseguimento dell’indebito profitto dal reato si consolidi in capo al reo“, precisando però che il pagamento del debito tributario comporta il venir meno di qualsiasi indebito vantaggio da “aggredire”. Tuttavia, viene ribadito che “solo l’integrale pagamento può condurre alla inoperatività in toto della confisca per equivalente e, corrispondentemente, del sequestro ad essa finalizzato“.

La novazione dell’obbligazione tributaria attraverso l’ammissione alla rateizzazione resta rilevante ai soli fini tributari, ma non fa venir meno ex tunc il disvalore penale del fatto, in relazione ad un delitto già irreversibilmente perfezionatosi con il mancato rispetto delle scadenze originariamente previste.

A conferma di quanto sopra, la Suprema Corte richiama la formulazione del nuovo art. 12 bis del D.Lgs n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio tributario proprio in tema di confisca. In base a tale previsione, “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro“.

A questo riguardo, la Corte nella sentenza in commento chiarisce qual è la nozione di “impegno”, ai sensi del citato art. 12 bis del D.Lgs n. 74/2000.

Escludendo che si tratti di una mera esternazione unilaterale di un proposito, la Corte definisce l’ “impegno” ad adempiere al debito tributario come “un obbligo assunto in maniera formale“, il quale ben può consistere nell’ammissione al pagamento rateale del tributo.

Ciò nondimeno, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, l’efficacia della confisca resta sospesa in attesa che il contribuente onori il suo impegno.

Il Giudice di merito, in caso di condanna o di “patteggiamento” disporrà in ogni caso la confisca, qualora il contribuente- imputato non dimostri di aver effettuato il pagamento promesso.

Pertanto, il mantenimento del sequestro avrebbe una sorta di funzione di “garanzia” dell’efficacia della confisca in caso di inadempimento all’impegno di versare il dovuto all’Erario.

(commento a cura dell’Avv. Martina Urban)

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo