Con Ordinanza n. 5343 del 10 marzo 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Federici, Rel. Leuzzi) offre l’occasione per soffermarsi sulla qualificazione delle spese sostenute per la realizzazione di beni strumentali in corso di costruzione ai fini della rimborsabilità del credito IVA ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La controversia trae origine dal rimborso IVA richiesto da una società con riferimento a costi sostenuti per la costruzione di uno stabilimento industriale, rimborso che l’amministrazione finanziaria riteneva indebitamente ottenuto sul presupposto che l’immobile fosse stato edificato su un terreno non ancora di proprietà della contribuente al momento del sostenimento delle spese. Secondo l’Ufficio, tali costi avrebbero dovuto qualificarsi come spese sostenute su beni di terzi e, pertanto, non idonee a integrare il presupposto dell’acquisto di beni ammortizzabili richiesto dall’art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’accesso alla procedura di rimborso del credito IVA.
La questione centrale della controversia riguarda dunque la corretta qualificazione delle spese sostenute per la realizzazione di un bene strumentale non ancora ultimato e la possibilità di ricondurle nell’ambito delle immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini del rimborso dell’eccedenza detraibile.
I giudici di merito avevano ritenuto che i costi sostenuti dalla società dovessero essere qualificati come immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, destinate a confluire in un bene strumentale ammortizzabile. In particolare, era stato valorizzato il fatto che il terreno su cui insisteva il fabbricato era stato assegnato alla società e che il diritto di superficie era stato formalmente costituito poco prima della presentazione dell’istanza di rimborso, sicché l’investimento risultava sin dall’origine finalizzato alla realizzazione di uno stabilimento industriale destinato a entrare nella disponibilità giuridica e funzionale dell’impresa.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come le censure dell’Ufficio non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente si è limitata a ribadire l’asserita insussistenza dei presupposti per il rimborso senza contestare adeguatamente l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la natura delle spese sostenute e la loro riconducibilità a un investimento destinato a sfociare nella realizzazione di un bene strumentale ammortizzabile.
La pronuncia assume interesse sotto il profilo sostanziale in quanto conferma indirettamente l’impostazione seguita dai giudici di merito nel qualificare le spese sostenute per la realizzazione di un bene strumentale in corso di costruzione come rilevanti ai fini dell’accesso al rimborso IVA. Ne emerge una interpretazione non meramente formalistica dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, orientata a valorizzare la sostanza economica dell’investimento e la sua destinazione funzionale all’attività d’impresa.
In questa prospettiva, la nozione di bene ammortizzabile rilevante ai fini del rimborso IVA può ricomprendere anche le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione, purché sia dimostrata la loro effettiva destinazione a confluire nel patrimonio produttivo dell’impresa e a essere utilizzate stabilmente nell’esercizio dell’attività economica.
