Le Sezioni Unite si pronunciano sull’ammortamento dei terreni sui quali sorgono gli impianti di distribuzione carburante. La soluzione è di buonsenso.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza 26 aprile 2017 n. 10225 (Pres. Amoroso, Rel Bielli) decidendo la corrispondente questione, ritenuta particolare importanza, hanno stabilito che il costo di acquisizione di un terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburanti è ammortizzabile ove si accerti una possibilità di utilizzazione limitata nel tempo di quel terreno, e che, per effetto del regime di accessione che determina l’incorporazione dei fabbricati al suolo su cui sorge l’impianto predetto, è possibile inglobare il terreno nella nozione di «stazione di servizio» ai fini dell’applicazione allo stesso del coefficiente di ammortamento contemplato dal d.m. 31 dicembre 1988 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazione di imbottigliamento, stazioni di servizio».

La vicenda trae origine da alcune sentenze della Suprema Corte (tra le altre, n. 9497 del 2008; n. 12924 e n. 16690 del 2013), nelle quali si era ritenuto che, in tema di imposte sui redditi, i terreni occupati da una stazione di servizio non rientrano tra i «beni ammortizzabili»; e ciò, in sostanza, sulla base di due argomentazioni: a) perché i terreni non sono soggetti a logorio fisico od economico (anche quando siano strumentali all’esercizio dell’impresa) e sono suscettibili, per loro natura, di un numero illimitato di utilizzazioni, così da escludere la ricorrenza di uno dei presupposti cui è subordinato l’ammortamento dei beni dell’impresa, ossia il progressivo decremento del valore del bene (argomento sottolineato in generale per i terreni strumentali anche da Cass. n. 1404 del 2013 e n. 9068 del 2015); b) perché, in ogni caso, tali terreni non sono menzionati nel d.m. 31 dicembre 1988, al quale rinvia il TUIR (attuale art. 102) per la determinazione dei coefficienti di ammortamento, tra i beni che compongono gli impianti stradali di distribuzione.

A tale impostazione l’ordinanza interlocutoria n. 1703 del 2016 che ha sottoposto la questione alle Sezioni Unite ha obiettato che: a) vi sono ipotesi — come quella, appunto, del sedime di un impianto di distribuzione di carburanti — in cui i terreni strumentali all’esercizio dell’impresa possono subire, al momento della dismissione dell’impianto cui sono strumentali, un decremento di valore o un deperimento tali da renderne limitato nel tempo l’utilizzo e diseconomico il riutilizzo, dati i costi di bonifica o la modificazione fisica del bene; b) la mancata espressa menzione dei terreni occupati da un impianto di distribuzione di carburanti, nell’àmbito dei coefficienti di ammortamento da applicare secondo la fonte di rango secondario costituita dal d.m. 31 dicembre 1988, non è di ostacolo alla piena operatività della regola dell’annmortizzabilità posta dalle fonti di rango primario civilistiche (art. 2426 cod. civ.) e fiscali (TUIR), tanto più che in tal caso il terreno può considerarsi pertinenza dell’impianto e quest’ultimo, per lo più, accessione del primo.

Le Sezioni Unite, quindi, adottano alla fine la soluzione evidentemente più logica e meno formale, pur cercando una riconciliazione con le statuizioni del vecchio decreto ministeriale, facendo rientrare appunto i terreni, per accessione all’impianto, nella nozione di «stazione di servizio» potendosi così applicare il coefficiente di ammortamento contemplato dal d.m. 31 dicembre 1988 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazione di imbottigliamento, stazioni di servizio».

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