L’avviso di accertamento nei confronti di società di persone annullato con sentenza passata in giudicato ha effetto a favore dei soci che non hanno partecipato al giudizio.

by AdminStudio

“L’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche a favore dei soci, sebbene non abbiano partecipato al giudizio presupposto ed è pertanto opponibile all’Amministrazione finanziaria, in quanto parte in causa nel processo con la società”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 33195 del 29 novembre 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Leuzzi).

Nei fatti l’Ufficio emetteva distinti avvisi di accertamento contestando un maggior reddito di impresa ad una s.n.c. e ai soci imputando agli stessi maggiori redditi da partecipazione. L’ente e i soci impugnavano ciascuno per proprio conto gli atti: i ricorsi non venivano riuniti ed erano separatamente accolti; gli appelli erariali, anch’essi separatamente proposti, venivano respinti. Solo avverso la decisione relativa alla posizione di uno dei soci l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione. La Corte accoglieva il ricorso erariale e rinviava la causa ad altra sezione della CTR. Il giudizio non veniva tempestivamente riassunto. L’Agenzia iscriveva, quindi, a ruolo il preteso credito e notificava cartella di pagamento al socio. Quest’ultimo impugnava la cartella adducendo, tra l’altro, la rilevanza del giudicato formatosi in senso favorevole alla società in esito al ricorso da essa proposto avverso l’avviso di accertamento. Soccombente nei due gradi del giudizio il socio ricorreva per cassazione censurando la sentenza della CTR in quanto a detta dei giudici “la mancata riassunzione del giudizio ex art. 393 c.p.c., consolidando la pretesa dell’amministrazione”, la rendeva “insensibile anche al giudicato esterno formatosi in tema di reddito societario in senso favorevole alla società”.

Come ricordato dalla Corte, in materia di accertamento che in rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986 con conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, “il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi. In tal caso, la pregiudizialità dell’accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi”.

I Giudici, dando continuità a precedenti arresti, hanno sottolineato che “l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti” (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.) e che, in definitiva “i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere. Ne consegue che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo all’Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo, esercitando quindi senza limitazioni di sorta il diritto di difesa” (Cass. n. 4580 del 2018).

Gli Ermellini, accolto il ricorso, hanno chiarito come nel caso di specie, essendo stato l’accertamento emesso nei confronti della società annullato dalla CTP, con successiva conferma da parte della CTR non gravata tempestivamente con ricorso per cassazione, il socio può giovarsi di tale giudicato di annullamento, anche se non ha partecipato a titolo personale al relativo giudizio, non avendo da tale mancata partecipazione ricevuto alcun danno; mentre l’ufficio non può invocare alcun limite all’efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo.

 

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