Lavoro dipendente: c’è sempre tassazione separata per gli emolumenti arretrati la cui erogazione differita scaturisca da cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

by AdminStudio

“Gli “emolumenti arretrati” da assoggettare a tassazione separata sono tutti quelli “riferibili ad anni precedenti”, la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di “altre cause” non indicate, le quali, però, debbono essere “non dipendenti dalla volontà delle parti””.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 14296 (Pres. Carrato, Rel. Fracanzani) del 29 maggio 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti un contribuente impugnava dinanzi alla CTP di La Spezia la cartella di pagamento relativa ad Irpef su redditi soggetti a tassazione separata riferita all’anno di imposta 2010 ottenendo l’accoglimento del ricorso. La CTR riformava la decisione di prime cure. Il contribuente proponeva dunque ricorso per Cassazione lamentando l’interpretazione offerta dal giudice del gravame con riferimento all’art. 17, comma 3 d.P.R. n. 917/1986 secondo cui “deve essere inteso come avversativo e non alternativo in quanto la norma fa riferimento al caso specifico lett. b) comma 1, art. 17”, e l a conseguente omissione in ordine all’applicazione del criterio in base al quale calcolare l’aliquota di tassazione dell’emolumento soggetto a tassazione separata, come indicato dal comma 3 dell’art. 17 d.P.R. cit.

Come noto, in tema di redditi da lavoro dipendente, gli emolumenti arretrati ex. art. 17 del Tuir assoggettabili a tassazione separata scontano l’imposizione ai sensi del successivo art. 21, a norma del quale “l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma primo dell’articolo 17 all’anno in cui sono percepiti”.

La Corte ha ribadito nell’occasione come: a) il dettato legislativo riportato considera emolumenti arretrati tutti quelli riferibili ad anni precedenti, “la cui erogazione e conseguente percezione da parte del contribuente sia stata ritardata in anni successivi per effetto di una delle cause ivi riportate”; b) il regime di tassazione separata previsto in tali casi “persegue la ratio precipua di non gravare oltremodo il contribuente, raggiunto dagli emolumenti in un periodo successivo rispetto a quello di maturazione, assoggettandolo ingiustificatamente ad un regime fiscale deteriore determinato dal cumulo tra i proventi percepiti nell’anno e quelli arretrati”; c) tale regime viene tuttavia meno, dando luogo alla fattispecie legale dell’esclusione dell’emolumento arretrato dalla tassazione separata, “in virtù dell’assunta e dimostrata sussistenza di una “causa” dipendente dalla volontà delle parti da cui ha originato il ritardo nell’erogazione e percezione”.

I Giudici, accolto il ricorso, hanno chiarito che “Escludere dall’eccezionale categoria in discorso gli emolumenti successivi percepiti dal contribuente, siccome riconosciuti a seguito di sentenza favorevole ottenuta su ricorso dallo stesso proposto, risulta privo di qualsivoglia giustificazione logico-giuridica. Ed invero, l’esclusione dell’applicazione dal regime di tassazione separata riguarda i casi in cui il pagamento delle somme di spettanza del lavoratore sia stato posticipato per volontà concorde di entrambe le parti, coerentemente alla ratio normativa, che si sostanzia nella volontà di sottrarre all’accordo tra datore di lavoro e dipendente l’applicazione di un regime fiscale più favorevole”.

Nella specie l’Agenzia delle Entrate aveva fatto concorrere l’emolumento arretrato alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui tale emolumento era stato percepito (anno 2010), determinando per tal via un’aliquota superiore al 30,72%, in applicazione del criterio più sfavorevole al contribuente.

 

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