L’atto impositivo delimita la domanda dell’amministrazione. Ne è precluso il superamento da parte del Giudice.

by AdminStudio

Ogni tanto vale la pena di ricordare le regole base dell’accertamento e del giudizio tributario, soprattutto in considerazione di reiterati esempi di interpretazione “creativa” da parte di alcune Corti di Giustizia. Va allora citato, molto sinteticamente, passaggio della ordinanza n. 11740 (Pres. Napolitano, Rel. Nardin) del 5 maggio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione:

 

“La cartella di pagamento, così come l’avviso di accertamento, ed in generale gli atti impositivi, circoscrivono … il contenuto della domanda formulata nei confronti del contribuente dall’amministrazione fiscale, che, in quanto attrice sostanziale nelle cause di impugnazione, mai può essere superata in sede di decisione sulla pretesa ivi delineata, se non incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c..”.

Nel caso specifico una società impugnava per cassazione la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo la quale, in totale riforma della sentenza della C.T.P. di Teramo, disponeva un recupero di imposta relativo alla cartella impugnata pari all’intero importo indicato dal contribuente al rigo RN 22 della dichiarazione del modello unico.

In particolare la società, tra i motivi di ricorso, lamentava come la C.T.R., discostandosi dalle prospettazioni dell’Ufficio, si fosse pronunciata accertando una pretesa erariale superiore a quella portata nella cartella.

In tema di processo tributario, come evidenziato nell’occasione dai Giudici, “Al di là dell’interpretazione assegnata alle norme che disciplinano la materia fatta propria dal giudice, che ben può essere diversa da quella prospettata dalle parti in giudizio e non coincidere con nessuna delle tesi dalle medesime propugnate, vi è che, in alcun modo, è consentito al giudice di determinare il credito tributario in misura superiore a quello indicato dall’atto impugnato”.

La Corte ha dunque accolto con rinvio il ricorso per avere la sentenza della CTR esorbitato dai limiti della pretesa erariale portati dalla cartella esattoriale impugnata.

 

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