L’annullamento dell’accertamento in capo alla società di persone travolge anche gli accertamenti sui soci, ancorché definitivi per mancata impugnazione o per decisione passata in giudicato.

by AdminStudio

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, affronta nell’Ordinanza 8 settembre 2025 n. 24809 (Pres. La Rocca, Rel. Leuzzi) il caso dei soci di una società in nome collettivo che avevano visto annullare, al termine di un iter lungo ed articolato, l’accertamento a carico della società senza ottenere in giudizio un analogo provvedimento per gli accertamenti del reddito di partecipazione a loro carico. Nella pronuncia sono contenuti alcuni passaggi da evidenziare in relazione alla stretta dipendenza dell’accertamento sui soci da quello a carico della società.

Secondo la Corte “La rettifica del reddito da partecipazione imputabile al socio ai fini IRPEF deriva in via diretta – e necessariamente presuppone – la rideterminazione del reddito della società, traducendo in concreto il principio dell’unicità del presupposto impositivo.

L’unitarietà dell’accertamento, che costituisce il fondamento della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni disciplinate dall’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, comporta l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Ne consegue che il ricorso proposto anche da un solo socio o dalla società stessa contro l’avviso di accertamento coinvolge inscindibilmente tutti i soggetti interessati, salvo che vengano dedotte questioni personali, con la conseguenza che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008).

La ratio di tale principio risiede nel fatto che la controversia non concerne la posizione individuale del singolo contribuente, ma attiene agli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria dedotta nell’atto impugnato.

È principio consolidato che, in materia di redditi tassati per trasparenza, l’unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne rappresenta il presupposto indefettibile. Da ciò discende che l’annullamento dell’atto impositivo relativo alla società comporta, per effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., il travolgimento degli accertamenti emessi nei confronti dei soci, anche se questi ultimi siano divenuti definitivi per decorso del termine di impugnazione, per mancata autonoma impugnazione dei relativi capi di sentenza o per conferma con decisione passata in giudicato (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; Cass. n. 10918/2019; Cass. n. 39817/2021).

Tale effetto si impone non solo per ragioni di coerenza sistematica e di economia processuale, ma anche per garantire l’effettività del principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. e la parità di trattamento tra coobbligati, evitando che la frammentazione del contenzioso determini esiti contraddittori su posizioni inscindibilmente connesse”.

Il ricorso del socio viene pertanto accolto e la sentenza della CTR che aveva omesso di estendere il giudicato favorevole alla società alle persone fisiche viene cassata con rinvio.

 

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