L’accertamento per ristretta base partecipativa riguarda la compagine sociale che ha approvato il bilancio, non il socio uscente

by admintrib

La VI Sezione della Corte di Cassazione nell’Ordinanza 10 marzo 2023 n. 7190 (Pres. Lucciotti, Rel. Saija) decide sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR della Campania che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva disposto l’annullamento di un avviso di accertamento notificato ad una contribuente per il recupero IRPEF e addizionali provinciali e comunali, oltre sanzioni ed interessi.

La ripresa era fondata su un avviso di accertamento emesso nei confronti di una Spa (di cui della quale la contribuente era stata socia, per il 50% del capitale azionario, fino all’aprile di quell’anno. L’accertamento sulla società era divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. aveva osservato in particolare che, in tema di distribuzione di utili extracontabili, ove nel corso dell’esercizio sia mutata la compagine sociale, la presunzione di percezione degli stessi non può che operare nei confronti dei soci che, alla fine dell’esercizio, hanno approvato il bilancio, non anche di chi, invece, non sia più socio.

La Corte fa presente come ancora di recente abbia ribadito che “In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell’esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata” (Cass. n. 21295/2022);

I Giudici di Legittimità ritengono che il ricorso dell’A.d.E. non offra nello specifico alcuno spunto per discostarsi da tale condivisibile principio, sostanzialmente ribadito, anche per le società di capitali, da Cass. n. 21487/2022.

Il ricorso viene pertanto respinto.

 

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