La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza 27 agosto 2025 n. 23939 (Pres. Caradonna, Rel. Graziano) affronta il caso di alcuni avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007 e 2008, emessi a carico di una società di persone cancellata nell’anno 2008 e dei suoi due soci.
Con i ricorsi proposti sia dalla società che dai soci dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Verona, venivano dedotti vari profili di illegittimità, tra cui, in particolare, la nullità dell’accertamento emesso nei confronti della società, perché estinta. La CTP accoglieva il ricorso della società a seguito della sua estinzione, ma respingeva quelli dei soci affermando che questi erano obbligati a titolo personale, trattandosi di società di persone.
I contribuenti appellavano la sentenza di primo grado, lamentando che la nullità dell’accertamento a carico della società non fosse stata estesa nei confronti dei soci.
La CTR del Veneto con la sentenza impugnata, rigettava l’appello dei soci e dichiarava inammissibile quello della società. Affermava, in particolare, che, all’esito dell’estinzione, si era determinato un fenomeno para-successorio a carico dei soci. L’inammissibilità dell’appello della società veniva giustificata, invece, in base all’avvenuta estinzione.
Esaminando il ricorso per cassazione dei contribuenti la Corte rammenta che “l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno che l’annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità della notifica, vizi di motivazione dell’atto notificato alla società che non ricorra anche nell’avviso notificato ai soci).” (cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 32120 del 21 novembre 2023, Rv. 669582-01, in motivazione).
Con riguardo alla fattispecie in esame, secondo il Giudici di Legittimità “non è chi non veda come la pronuncia impugnata non abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati, non avendo esteso l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società … anche a quelli emessi a carico degli ex soci e odierni ricorrenti, benché l’annullamento di cui si tratta fosse scaturito dall’intervenuta estinzione della società (mediante cancellazione della stessa dal registro delle imprese) in epoca anteriore all’emissione di tale atto impositivo e, dunque, da ragioni non suscettibili di essere annoverate tra quelle riguardanti esclusivamente la società e non rapportabili ai soci”.
Al riguardo, è da chiarire, infatti, come la sentenza di primo grado non si fosse attenuta al principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell’avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dei soci, sicché l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione limitatamente alla società (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20961 del 22 luglio 2021, non massimata; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 21188 dell’8 ottobre 2014 Rv. 632893-01, in motivazione; Cass civ., Sez. 5, ordinanza n. 3 novembre 2011, Rv. 619700-01). In tale ottica, dunque, la CTP di Verona, avrebbe dovuto dichiarare l’improponibilità del ricorso avanzato, in primo grado, dalla società … ormai estinta, anziché accoglierlo e pronunciare l’annullamento dell’atto impositivo emesso a carico della predetta.
Nondimeno, in ordine a tale profilo risulta essersi formato un giudicato interno, atteso che la pronuncia di primo grado (e, in particolare, la statuizione di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della estinta società Maute Sas di A.A. E C.) è stata confermata dalla CTR.
Viene quindi disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originariamente proposto dai soci.
