La variazione del pregio dell’unità immobiliare, anche senza cambio di consistenza per ristrutturazione, può essere comunicata a mezzo DOCFA.

by AdminStudio

L’Ordinanza 1° settembre 2025 n. 24294 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Socci) esamina un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e lo respinge con condanna alle spese della ricorrente.

In particolare merita una riflessione il primo motivo di ricorso con il quale AdE lamentava la violazione e falsa applicazione degli art. 17 e 20, del r.D.L. n. 652 del 1939, art. 1, d.m. n.701/1994 e 38, primo comma, D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

L’Agenzia si duole del fatto che la contribuente avrebbe utilizzato la procedura DOCFA e non la procedura prevista dall’art. 38, del D.P.R. 917 del 1986 per il ricalcolo della rendita di una unità immobiliare che aveva perso di pregio rispetto al momento dell’accatastamento.

La procedura DOCFA, per la ricorrente, sarebbe riservata solo alla variazione relativa al mutamento della consistenza dello stato dell’immobile (ristrutturazioni) e non anche nelle ipotesi di mancanza di attualità della rendita per motivi esterni, quale la obsolescenza degli impianti tecnologici dell’immobile o la sua vetustà (in generale), o alla modifica della zona – degrado -.

Per la Cassazione il motivo “oltre che infondato” risulta prioritariamente inammissibile in quanto la procedura Docfa – utilizzata dal contribuente – risulta incontestata nei giudizi di merito e prospettata, quale illegittima, solo in Cassazione. Neanche nell’avviso di accertamento, impugnato, l’Agenzia delle Entrate contestava la procedura Docfa.

Nel caso in giudizio, inoltre, come rappresentato nello stesso ricorso per cassazione, i Giudici di Legittimità rilevano come l’immobile abbia subito una obsolescenza degli impianti tecnologici e l’eliminazione del servizio di portineria.

Elementi, questi, ritenuti, “con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, idonei a comportare una rivisitazione della rendita proprio attraverso una DOCFA (con modifica della categoria e classe)”.

A prescindere dunque dall’inammissibilità del motivo la Corte lo ritiene dapprima infondato, concludendo poi per la legittimità dell’utilizzo della normale procedura DOCFA ai fini della riduzione del classamento (e dunque della rendita) anche in assenza di ristrutturazioni che determinino una variazione di consistenza.

 

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