La terza sezione penale illustra il ruolo dell’amministratore di fatto. Confermando che questi risponde come autore della violazione in materia di reati tributari.

by Luca Mariotti

Con sentenza n. 31906, depositata in data 3 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito, conformemente a tutta la più recente giurisprudenza, che un amministratore di fatto risponde del reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, essendo a tal fine equiparato all’amministratore di diritto. In proposito, è stato infatti ripetutamente ricordato che nel reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto è da considerare autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione.

Nel caso specifico il ricorrente, condannato sia in primo che in secondo grado, aveva eccepito che il fatto che egli avesse delega sul conto aziendale e che molte fatture fossero state incassate sul conto personale non avevano nulla a che vedere con la tenuta della contabilità. Secondo il ricorrente in altre parole, l’attività di collaborazione nei rapporti commerciali svolta insieme alla figlia, legale rappresentante della società, non aveva alcun riflesso sul suo coinvolgimento nell’amministrazione, intesa come contabilità aziendale.

La Corte svolge una lunga e approfondita disamina della situazione giuridica dell’amministratore di fatto.

Spiega come in generale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015). Tale potere deve estrinsecarsi nell’esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o di una di esse, coordinata con le altre. Amministratore di fatto non può perciò essere sic et simpliciter ritenuto colui che si ingerisca comunque, genericamente o una tantum, nell’attività sociale. Avuto riguardo all’oggetto dell’attività degli amministratori di una società di capitali, tra dette funzioni deve considerarsi in primo luogo il controllo della gestione della società sotto il profilo contabile ed amministrativo; a questa va poi aggiunta la stessa gestione con riferimento sia all’organizzazione interna che alla attività esterna costituente l’oggetto della società; e in particolare, con riferimento ad entrambe, la formulazione di programmi, la selezione delle scelte e la emanazione delle necessarie direttive; con riguardo all’organizzazione interna non deve poi prescindersi dai necessari poteri deliberativi i cui effetti si riflettono sull’attività esterna, mentre nell’ambito di quest’ultima deve tenersi conto delle funzioni di rappresentanza (così, n motivazione, Sez. 3, n. 22108 cit.; Sez. 5, n. 1154 del 08/10/1991).

Per delineare la figura dell’amministratore di fatto, secondo la Terza sezione, è perciò necessario attingere ai criteri stabiliti dall’art. 2639 cod. civ.. L’amministratore di fatto è dunque colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. “Significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 5, n. 43300 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013).

Le doglianze del ricorrente, basate sul fatto di non essersi occupato personalmente della contabilità, vengono pertanto ritenute manifestamente infondate.

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