La Suprema Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento sulla doppia prova delle operazioni soggettivamente inesistenti

by admintrib

Nelle news della settimana i nostri lettori troveranno la Sentenza 5 giugno 2023 n. 15749 (Pres. Virgilio, Rel. Federici) della Suprema Corte in tema di operazioni soggettivamente Con una particolare attenzione all’elemento probatorio che poggia su presunzioni semplici. Le regole generali sono però molto sinteticamente ed efficacemente ribadite in un’altra pronuncia di qualche giorno prima.

Parliamo della Ordinanza 25 maggio 2023, n. 14656 della Quinta Sezione (Pres. Virgilio, Rel. Nonno) che dovrebbe suonare chiarissima anche per l’Amministrazione che non demorde nel tentativo di affermare che identificata la cartiera si debba desumere, per via presuntiva, necessariamente l’acquisto inesistente.

La Corte ricorda che costituisce orientamento pacifico che “l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020; Cass. n. 28628 del 18/10/2021).

La sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la Sezione Tributaria, si è puntualmente attenuta ai superiori principi di diritto, evidenziando – con accertamento in fatto – la mancata prova, da parte di AE, del requisito soggettivo in capo all’imprenditore accertato.

AE, invece, insiste sulla natura di cartiere dei soggetti che hanno effettuato le cessioni in favore di FGA, ma, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, che è quello specificamente attenzionato dalla sentenza impugnata, finisce per argomentare dalla semplice natura fittizia di detti soggetti, senza evidenziare ulteriori elementi di prova.

Ne consegue la correttezza della valutazione del giudice di merito, che ha ritenuto non assolto dall’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il requisito psicologico in capo a FGA. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 814.301,25.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

[sibwp_form id=3]

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481