“In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale posta in essere tra società del medesimo gruppo aventi sede in Italia, ai fini del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal “valore normale” del canone di affitto di cui all’art. 9 T.U.I.R. può assumere rilievo quale parametro meramente indiziario dell’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione posta in essere, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell’inerenza della destinazione del bene o servizio, sì da giustificare l’accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente, senza che per ciò sia violato il criterio della neutralità del tributo armonizzato, né la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, la quale è diretta ad escludere l’applicazione dell’art. 110 T.U.I.R. al “trasfer pricing” interno, ma non a limitare la portata logico-giuridica dell’art. 9 cit. “.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione torna ancora sulla questione del cosiddetto “transfer pricing interno” e lo fa interpretando, con un apposito principio di diritto sopra esposto, la portata dell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 147 del 2015. Parliamo della sentenza n. 10422 del 19 aprile 2022, Pres. Nonno, Rel. Gori.
Come è noto il settimo comma dell’articolo 110 del Tuir disciplina il “Transfer Pricing” dal lato delle imposte dirette con riguardo al reddito di impresa prevedendo che “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Su questa base e per evitare gli abusi nelle procedure di accertamento il Legislatore è intervenuto con una disposizione espressamente interpretativa. Quella del citato comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 147 del 2015 che espressamente prevede “2. La disposizione di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”.
Per la Suprema Corte però la disposizione interpretativa non sussiste, nella sostanza.
Ovvero il “transfer pricing” interno che il legislatore evidentemente vuol espungere dall’ordinamento per non generare una “caccia alle streghe” con valutazione di congruità di ogni singola transazione, esce dalla porta, ma entra dalla finestra, valorizzando la “la portata logico-giuridica dell’art. 9” del TUIR. Articolo, che, ricordiamo, espone in maniera abbastanza dettagliata i criteri per la individuazione del “valore normale”, limitandone però l’applicazione ad ambiti ristrettissimi (redditi in natura e conferimenti in natura).
In sostanza il quadro che si presenta è a) legittimità degli accertamenti interni su società infragruppo basati sul prezzo di trasferimento b) riferimento non all’articolo 110 settimo comma, ma direttamente all’articolo 9 c) inversione dell’onere della prova a carico del contribuente se l’Amministrazione muove delle contestazioni d) possibilità di tali contestazioni solo in caso di presunzioni gravi precise e concordanti.
Ci ripromettiamo di analizzare meglio questa sentenza, sulla quale abbiamo non pochi elementi di perplessità, nel prossimo numero della nostra rivista. Per adesso ritenevamo doveroso segnalarne gli elementi principali e qualche primo spunto critico.
