La sovrafatturazione è operazione oggettivamente inesistente, seppur parzialmente. Non è legittimo il recupero dell’IVA fondato sull’inesistenza soggettiva del fornitore.

by Luca Mariotti

Con l’ordinanza n. 17002, depositata il 13 agosto 2020, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Gori) ha affrontato la questione di un accertamento fondato sulla inesistenza soggettiva del fornitore, con conseguente recupero IVA in capo al cessionario, con la peculiarità della rilevazione di una sovrafatturazione avvenuta tra le società emittenti le fatture e altre società subappaltatrici.

Questa particolare situazione consente alla Corte, confermando un precedente orientamento, di precisare che la ripresa a tassazione IVA in ipotesi di sovrafatturazione, cui non ha riscontro alcuna operazione oggettivamente esistente, e per la corrispondente indebita detrazione IVA eccedente la reale operazione economica, è cosa diversa dalla inesistenza soggettiva del fornitore.

Tale contestazione nel caso specifico, come rilevato dalla Corte, non risulta fosse presente nell’atto impositivo, contenente riprese per sole operazioni soggettivamente inesistenti e, dunque, in questo, analogamente a quanto statuito in altre due controversie rese inter partes (Cass. Sez. 5, Sentenze nn.28327 e 28326 del 2018), la motivazione risulta irrimediabilmente contraddittoria e suscettibile di determinare la nullità della sentenza ai fini dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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