La Sezione Tributaria chiarisce i criteri per definire il vizio di extrapetizione e di ultrapetizione

by admintrib

L’Ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 30467 del 17 ottobre 2022 (Pres. Chindemi, Rel. Candia), accoglie il ricorso di un contribuente che aveva lamentato, relativamente alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

La medesima vicenda era stato oggetto di esame da parte della Cassazione con la pronuncia n. 15992/2022 resa tra le medesime parti.

La questione viene decisa in modo identico sul principio che:

A) per costante giurisprudenza della Corte è ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, tale vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell’atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5″, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992);

B) ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5″, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6″-5, 18 maggio 2022, n. 15992).

Nel caso specifico, come avvenuto nel precedente richiamato dal ricorrente (cfr. la citata Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992), il Giudice di appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su un presupposto giuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione e domanda da parte del contribuente.

Infatti, in sede di appello, il contribuente aveva formulato eccezione di prescrizione per una fattispecie diversa da quella posta a base della decisione, avendo sostenuto che i tributi portati dalla cartella impugnata fossero diversi rispetto a quelli oggetto della precedente cartella annullata (per vizi formali).

Quindi il Giudice regionale ha deciso la controversia sull’implicito, quanto chiaro, assunto che i tributi oggetto di causa fossero gli stessi di quelli che erano stati oggetto della precedente cartella annullata, così riconoscendo la fattispecie estintiva per il decorso del termine prescrizionale e, pertanto, in siffatto modo, è incorso nella lamentata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso la causa, dando seguito ad un’eccezione diversa da quella espressamente prospettata nei motivi di impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3″, 7 novembre 2017, n. 26305;Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, n. 11167; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992).

 

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